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143221
IDG820800058
82.08.00058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nocilla Damiano
Nota a Cass. sez. un. 23 marzo 1981, n. 1667
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 987-990
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021100; D0215; D1407
La sentenza annotata stabilisce che nelle controversie con soggetti privati, o con soggetti pubblici non riferibili alla Stato, la Camera dei deputati e' difesa in giudizio dall' Avvocatura dello Stato, senza necessita' di specifico mandato, ai sensi dell' art. I del r.d. n. 1611/1933. La Cassazione ha rigettato come ininfluente la tesi che le Camere sarebbero organi dello Stato-comunita' e non dello Stato-persona, ma non ha poi affrontato in modo esplicito il problema specifico della natura delle amministrazioni delle due Camere. Secondo l' A. gli atti propri delle amministrazioni parlamentari, e in particolare quelli riguardanti il personale delle Camere, rientrano nell' ambito dell' amministrazione formale, essendo vere e proprie attivita' di tipo amministrativo. E' invece assai dubbio che il compless organizzatorio, che affianca gli organi legislativi e si pone in funzione servente rispetto ad essi possa ritenersi un' articolazione della stessa amministrazione dello Stato.
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
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