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143222
IDG820800059
82.08.00059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manetti Michela
Interrogativi sul c.d. "numero chiuso" degli organi regionali
nota a TAR LA sez. I 9 luglio 1980
Giur. cost., an. 26 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 991-999
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0311; D1423; D18812
Con la decisione in esame il Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il provvedimento contenente la pianta organica delle farmacie di Roma a causa dell' incompetenza dell' organo che l' aveva emanato, ossia del Medico provinciale. Sostiene infatti il Tribunale che "organi" regionali in senso stretto, e quindi competenti a emanare atti dotati di rilevanza esterna, sono solo il Consiglio, la Giunta e il Presidente. L' A. non concorda con tale rigida interpretazione dell' art. 121 Cost., osservando che la Regione, nel disciplinare con legge le singole materie, puo' dotarsi dell' apparato amministrativo adeguato a svolgere le relative funzioni, attribuendo anche rilevanza esterna ad alcuni dei suoi uffici. Solo rispetto agli organi supremi o politici si puo' pertanto affermare un divieto per le Regioni di crearne di nuovi; rispetto agli organi burocratici vale invece solo il limite esterno a che con la loro istituzione non si sottraggono competenze agli organi supremi.
d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 121 Cost. art. 117 Cost.
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