| L' A., premesso che la legge n. 1034/71 stabilisce, all' art. 3 che
la competenza territoriale dei TAR e' determinata in primo luogo
dalla sede in cui viene emesso l' atto e, in via speciale, dall'
efficacia territoriale dell' atto stesso, sostiene che tale
statuizione legislativa non ha esaurito tutta la casistica per cui,
nelle fattispecie piu' varie, il giudice si e' trovato in gravi
perplessita' su chi doveva essere il giudice competente per
territorio. Nello specifico caso della sentenza annotata e' stato
stabilito che l' atto di nomina di un amministratore di un ente
nazionale, cioe' esteso a tutto il territorio, deve essere impugnato
di fronte al TAR in cui ha sede l' ufficio di tale amministratore:
nel senso che, per determinare la competenza del TAR, si deve
guardare all' efficacia territoriale "diretta" dell'atto di nomina e
non anche all' efficacia "indiretta", intendendo per quest' ultima la
possibilita' futura che l' espletamento delle funzioni di
amministratore si esplicheranno su tutto il territorio nazionale. L'
A. concorda pienamente con tale principio e si pronuncia per una
interpretazione il piu' possibile estesa della competenza dei TAR
locali, anche per gli atti emessi al centro, purche' questi abbiano
un' efficacia territoriale localizzata: cita alcuni esempi
giurisprudenziali, tra cui l' atto di messa a riposo (pensionamento)
di un impiegato statale emesso a Roma e contro cui si ricorre di
fronte al TAR della Regione in cui si trova la citta' di residenza
dell' impiegato: opposto il caso del ricorso contro un atto di
chiamata allo svolgimento del servizio di leva, contro cui si ricorre
al TAR Lazio, in quanto il servizio militare puo' anche essere svolto
in qualsiasi punto del territorio nazionale.
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