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Documento


143230
IDG821200204
82.12.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rampini Mario
Obbligo di motivazione e valutazioni tecniche
nota a Cons. Stato 8 maggio 1981, n. 150
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1651-1652
D14341
In un pubblico concorso per medico ospedaliero, la Commissione di concorso puo' valutare i titoli di due concorrenti col massimo punteggio, anche in presenza di un numero diverso di pubblicazioni tra i due concorrenti: e cio' anche senza motivazione specifica. L' A. concorda sulla possibilita' che sia attribuito lo stesso punteggio pur in presenza di un diverso numero di pubblicazioni, ma ritiene che sia necessaria una motivazione adeguata. Infatti, pur trattandosi di valutazione "tecnica" cioe' non discrezionale in senso stretto, ma collegata a criteri logici, nella fattispecie tali criteri non sono, secondo l' A., rigidamente predeterminanti, come potrebbe avvenire ad es., in una valutazione tecnica a carattere scientifico (grado di inquinamento di un fiume), ma sono al contrario affidati alla valutazione di componenti la commissione di esame e alla loro competenza medica. Pertanto, conclude l' A., in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione effettua una valutazione tecnica, non e' necessario una motivazione, purche' tale valutazione sia rigidamente predeterminata da regolamenti o parametri a carattere scientifico: in caso contrario e' sempre necessario che la Pubblica Amministrazione renda ragione dell' iter logico seguito.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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