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143231
IDG821200205
82.12.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fumu Giacomo
Espressione "negativa" del voto
nota a Cons. Stato sez. V 8 maggio 1981, n. 161
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1653-1654
D1202; D02101
L' A., concordando con la sentenza annotata, ritiene valida la scheda elettorale che abbia indicato il voto cancellando tutti i nomi dei candidati non voluti e lasciando quelli voluti. Secondo l' A., la sentenza ha applicato correttamente i principi contenuti nella legge elettorale che, in sintesi, prescrivono la validita' del voto anche non espresso con i segni di rito, purche' risulti chiara la volonta' dell' elettore: unico limite a tale principio e' quello che il voto non deve considerarsi valido se nella scheda risultino segni o altro atti a far riconoscere l' elettore: secondo l' A., la sentenza annotata rappresenta anche un' applicazione del piu' generale principio della conservazione degli atti amministrativi e bene quindi ha fatto il giudice amministrativo a convalidare il voto, tenendo anche presente che, in simile modo di esprimersi non vi e' la volonta' ne' la possibilita' di farsi conoscere.
art. 55 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 art. 64 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
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