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143234
IDG821200208
82.12.00208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Nota a C. Cost. 10 luglio 1981, n. 129
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1573
D1540; D1553
Con decreti in data 30 ottobre 1979, la prima sezione giurisdizionale della Corte dei Conti aveva prescritto ai tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica un termine di sei mesi per presentare il rendiconto delle gestioni finanziarie relative agli anni dal 1969 al 1977. Gli organi costituzionali suddetti, con giudizio promosso dinnanzi alla Corte Costituzionale, hanno sollevato conflitto di attribuzioni eccependo la loro autonomia, costituzionalmente garantita, e chiedendo alla Corte la dichiarazione di nullita' dei decreti. La Corte Costituzionale, con la sentenza annotata, ha accolto tale tesi. L' A. dissente da tale soluzione affermando: 1) che non e' possibile, come, invece, ha fatto la Corte, configurare una consuetudine costituzionale che operi nel senso voluto dalla sentenza; 2) che il significato di autonomia costituzionale e' tutto compreso nella possibilita' di autodeterminare la propria volonta' di organo al fine di un piu' efficiente assolvimento dei propri compiti ("autonomia funzionale") e non anche nella ingiustificata liberta' di svincolarsi da controlli di natura contabile. Auspica, infine, la riproposizione della questione alla Corte per una decisione piu' meditata e piu' giusta.
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