| Con decreti in data 30 ottobre 1979, la prima sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti aveva prescritto ai tesorieri della Presidenza
della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica un termine di sei mesi per presentare il rendiconto delle
gestioni finanziarie relative agli anni dal 1969 al 1977. Gli organi
costituzionali suddetti, con giudizio promosso dinnanzi alla Corte
Costituzionale, hanno sollevato conflitto di attribuzioni eccependo
la loro autonomia, costituzionalmente garantita, e chiedendo alla
Corte la dichiarazione di nullita' dei decreti. La Corte
Costituzionale, con la sentenza annotata, ha accolto tale tesi. L' A.
dissente da tale soluzione affermando: 1) che non e' possibile, come,
invece, ha fatto la Corte, configurare una consuetudine
costituzionale che operi nel senso voluto dalla sentenza; 2) che il
significato di autonomia costituzionale e' tutto compreso nella
possibilita' di autodeterminare la propria volonta' di organo al fine
di un piu' efficiente assolvimento dei propri compiti ("autonomia
funzionale") e non anche nella ingiustificata liberta' di svincolarsi
da controlli di natura contabile. Auspica, infine, la riproposizione
della questione alla Corte per una decisione piu' meditata e piu'
giusta.
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