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| IDG821200218 | |
| 82.12.00218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Quaranta Alfonso
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| La pregiudiziale amministrativa nel processo penale
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| relazione presentata all' incontro-dibattito organizzato dal Centro
italiano di studi amministrativi (C.I.S.A.), presso l' Istituto per
la documentazione e gli studi legislativi (I.S.L.E.), Roma, 11 giugno
1981
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| Cons. Stato, an. 32 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 1247-1253
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| D60022; D15306; D15314; D15403; D15413
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| L' A. affronta la questione delle pregiudiziali amministrative nel
processo penale e, dopo aver rilevato che la legislazione attuale e
la tematica che propone sempre piu' frequentemente il contenzioso
amministrativo attribuiscono sempre maggiore importanza alle
pregiudiziali in questione nei processi penali, sostiene che la
materia e' regolata dagli artt. 20 e 21 c.p.p. e che, tra le varie
ipotesi configurabili, la piu' interessante e rilevante e' quella
della rimessione da parte del giudice penale ad un giudice
amministrativo di questione amministrativa da risolvere
pregiudizialmente. L' A. quindi esamina particolarmente questa
ipotesi enumerando i presupposti e le condizioni perche' tale
rimessione possa essere fatta e, distinguendo la questione
pregiudiziale da quella preliminare, sostiene che la rimessione al
giudice amministrativo non puo' avvenire d' ufficio, ma deve essere
affidata alla parte interessata. Infatti non e' ammissibile che il
giudice amministrativo inizi un processo su semplice ordinanza, per
cui sorge il problema della rimessione in termini della parte lesa
per proporre il ricorso contro atti amministrativi che, il piu' delle
volte, sono non impugnabili per decadenza dei termini. A questo punto
l' A. sostiene, concludendo, che, pur essendo a stretto rigore
inammissibile la rimessione in termini da parte del giudice ordinario
per il ricorso amministrativo, e' giusto pero' secondo una logica
forse meno rigorosa ma piu' sostanzialmente conforme agli
intendimenti legislativi, accogliere la tesi secondo cui, pur essendo
scaduti i termini, la parte viene nuovamente legittimita, per l'
ordinanza del giudice ordinario, a proporre ricorso giurisdizionale
amministrativo: e cio' soprattutto in considerazione del fatto che
altrimenti quasi tutti i ricorsi sarebbero improponibili per
superamento dei termini e troppi giudizi rimarrebbero sospesi sine
die con danno grave delle esigenze di giustizia dei cittadini.
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| art. 20 c.p.p.
art. 21 c.p.p.
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