Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


143235
IDG821200218
82.12.00218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Quaranta Alfonso
La pregiudiziale amministrativa nel processo penale
relazione presentata all' incontro-dibattito organizzato dal Centro italiano di studi amministrativi (C.I.S.A.), presso l' Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (I.S.L.E.), Roma, 11 giugno 1981
Cons. Stato, an. 32 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 1247-1253
D60022; D15306; D15314; D15403; D15413
L' A. affronta la questione delle pregiudiziali amministrative nel processo penale e, dopo aver rilevato che la legislazione attuale e la tematica che propone sempre piu' frequentemente il contenzioso amministrativo attribuiscono sempre maggiore importanza alle pregiudiziali in questione nei processi penali, sostiene che la materia e' regolata dagli artt. 20 e 21 c.p.p. e che, tra le varie ipotesi configurabili, la piu' interessante e rilevante e' quella della rimessione da parte del giudice penale ad un giudice amministrativo di questione amministrativa da risolvere pregiudizialmente. L' A. quindi esamina particolarmente questa ipotesi enumerando i presupposti e le condizioni perche' tale rimessione possa essere fatta e, distinguendo la questione pregiudiziale da quella preliminare, sostiene che la rimessione al giudice amministrativo non puo' avvenire d' ufficio, ma deve essere affidata alla parte interessata. Infatti non e' ammissibile che il giudice amministrativo inizi un processo su semplice ordinanza, per cui sorge il problema della rimessione in termini della parte lesa per proporre il ricorso contro atti amministrativi che, il piu' delle volte, sono non impugnabili per decadenza dei termini. A questo punto l' A. sostiene, concludendo, che, pur essendo a stretto rigore inammissibile la rimessione in termini da parte del giudice ordinario per il ricorso amministrativo, e' giusto pero' secondo una logica forse meno rigorosa ma piu' sostanzialmente conforme agli intendimenti legislativi, accogliere la tesi secondo cui, pur essendo scaduti i termini, la parte viene nuovamente legittimita, per l' ordinanza del giudice ordinario, a proporre ricorso giurisdizionale amministrativo: e cio' soprattutto in considerazione del fatto che altrimenti quasi tutti i ricorsi sarebbero improponibili per superamento dei termini e troppi giudizi rimarrebbero sospesi sine die con danno grave delle esigenze di giustizia dei cittadini.
art. 20 c.p.p. art. 21 c.p.p.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati