| La tesi dell' A. e' che i controlli statali sugli atti delle regioni
hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale: da cio'
consegue che la finalita' del controllo piu' che quella di annullare
l' atto illegittimo, (extrema ratio), e' piuttosto indirizzata a
conservare l' azione legislativa e amministrativa delle regioni nell'
ambito della legalita'. L' A. inoltre espone, con molta chiarezza e
abbondanza di citazioni, le funzioni del Commissario di Governo
sostenendo che, in armonia col dettato costituzionale (art. 124) il
Commissario di governo ha una funzione essenziale di coordinamento
che deve svolgersi nel senso di armonizzare l' azione legislativa
della regione con quella dello Stato e delle altre regioni. L' A.,
percio', sostiene che tale organo deve essere distinto dalla figura
del Prefetto (anch' esso soggetto al coordinamento del Commissario) e
che, oltre all' importante funzione dell' apposizione del visto sulle
leggi regionali, dopo l' invio al Consiglio dei Ministri, questo
organo deve partecipare attivamente a tutti i preliminari degli atti
fondamentali della Regione, siano essi legislativi che
amministrativi, coordinando e indirizzando nell' ambito della
legalita' statale e regionale. L' A. poi passa ad esaminare
particolarmente le procedure, sia dei controlli preliminari sulle
leggi regionali, che sugli atti amministrativi della Regione e, dopo
aver esposto i principi derivanti dalla legge 62/53, esamina la
funzione di controllo dei Comitati Regionali: a tale proposito l' A.
ricorda come i controlli di tali Comitati possano essere sia di
legittimita' che di merito e che, in ogni caso, essi devono sempre
tendere, piu' che all' annullamento, sic et simpliciter, dell' atto
ritenuto illegittimo, alla sua conservazione nell' ambito della
legalita' (vedi istituto della richiesta di chiarimenti, la
possibilita' da parte della regione di modificare l' atto nella parte
illegittima per riproporlo all' esame della Commissione). L' A.
conclude con una interessante rassegna del lavoro svolto dal Comitato
di controllo della regione Lazio, della sua costituzione a oggi.
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