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143236
IDG821200219
82.12.00219 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ancora Tullio
Il controllo sugli atti della regione e la funzione di coordinamento
Cons. Stato, an. 32 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 1255-1276
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1424; D1220; D1221
La tesi dell' A. e' che i controlli statali sugli atti delle regioni hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale: da cio' consegue che la finalita' del controllo piu' che quella di annullare l' atto illegittimo, (extrema ratio), e' piuttosto indirizzata a conservare l' azione legislativa e amministrativa delle regioni nell' ambito della legalita'. L' A. inoltre espone, con molta chiarezza e abbondanza di citazioni, le funzioni del Commissario di Governo sostenendo che, in armonia col dettato costituzionale (art. 124) il Commissario di governo ha una funzione essenziale di coordinamento che deve svolgersi nel senso di armonizzare l' azione legislativa della regione con quella dello Stato e delle altre regioni. L' A., percio', sostiene che tale organo deve essere distinto dalla figura del Prefetto (anch' esso soggetto al coordinamento del Commissario) e che, oltre all' importante funzione dell' apposizione del visto sulle leggi regionali, dopo l' invio al Consiglio dei Ministri, questo organo deve partecipare attivamente a tutti i preliminari degli atti fondamentali della Regione, siano essi legislativi che amministrativi, coordinando e indirizzando nell' ambito della legalita' statale e regionale. L' A. poi passa ad esaminare particolarmente le procedure, sia dei controlli preliminari sulle leggi regionali, che sugli atti amministrativi della Regione e, dopo aver esposto i principi derivanti dalla legge 62/53, esamina la funzione di controllo dei Comitati Regionali: a tale proposito l' A. ricorda come i controlli di tali Comitati possano essere sia di legittimita' che di merito e che, in ogni caso, essi devono sempre tendere, piu' che all' annullamento, sic et simpliciter, dell' atto ritenuto illegittimo, alla sua conservazione nell' ambito della legalita' (vedi istituto della richiesta di chiarimenti, la possibilita' da parte della regione di modificare l' atto nella parte illegittima per riproporlo all' esame della Commissione). L' A. conclude con una interessante rassegna del lavoro svolto dal Comitato di controllo della regione Lazio, della sua costituzione a oggi.
art. 124 Cost. l. 10 febbraio 1953 n. 62
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