| L' A. sostiene che il privato, che sia parte contraente di appalto
per servizi o opere da prestare alla Pubblica Amministrazione, ha un
vero e proprio diritto soggettivo alla revisione dei prezzi (istituto
quest' ultimo, previsto per adeguare il corrispettivo dovuto dalla
parte pubblica, all' aumento dei prezzi). E cio' contrariamente a
quanto sostenuto dalla piu' autorevole giurisprudenza che, invece,
sostiene che il privato, in questo caso, ha solo un interesse
legittimo alla revisione. L' A. argomenta la sua tesi sul
presupposto, confermato anche da una nota sentenza del Consiglio di
Stato sui danni di guerra, che, perche' si configuri un interesse
legittimo, e' necessario che alla base degli atti della Pubblica
Amministrazione vi sia come causa primaria il perseguimento di un
interesse pubblico specifico (non quello generale che, comunque, e'
sempre presente in qualunque legge, provvedimento o atto, anche
regolante rapporti tra privati): cosi', ad es:, nei finanziamenti per
impianti industriali nel Mezzogiorno, l' imprenditore destinatario
del finanziamento, vanta un interesse legittimo ad ottenerlo in una
certa misura, perche' l' atto amministrativo di stanziamento ha, come
primaria causa, quella di perseguire il fine di interesse pubblico,
dell' industrializzazione del Mezzogiorno. Non cosi', secondo l' A.,
per la revisione dei prezzi nei contratti di appalto, in quanto tale
revisione e' prevista nel solo ed esclusivo interesse del privato,
non avendo lo Stato alcun interesse, di natura pubblica, ad aumentare
il prezzo di opere gia' appaltate: piuttosto, nella fattispecie,
trova applicazione il principio "nemo locupletari potest cum alterius
detrimento" principio tipico del diritto privato, in cui le parti si
pongono su un piano di perfetta parita'. Ne' valgono, secondo l' A.,
le argomentazioni in contrario portate dalla giurisprudenza perche' o
non sufficientemente motivate o fondate su argomentazioni che si
rivelano di scarso peso: come quella del TAR TO che presume l'
interesse pubblico alla revisione dei prezzi, deducendolo dal fatto
che la tabella di revisione dei prezzi e' un atto amministrativo
emesso a livello centrale, che deve essere unicamente ed
autonomamente applicata dall' Autorita' periferica senza alcuna
discrezionalita'. Ma questa circostanza, secondo l' A., anziche'
essere una prova della presenza di un interesse pubblico alla
revisione, e' semmai un dettaglio che sposta il problema ma non lo
risolve perche' la tabella deve essere applicata ed e' l' atto di
applicazione, per quanto automatico, che configura o meno un diritto
soggettivo.
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