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143237
IDG821200220
82.12.00220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piacentini Pier Maria
Revisione dei prezzi d' appalto e interesse pubblico
Cons. Stato, an. 32 (1981), fasc. 11, pt. 2, pag. 1277-1294
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D12102
L' A. sostiene che il privato, che sia parte contraente di appalto per servizi o opere da prestare alla Pubblica Amministrazione, ha un vero e proprio diritto soggettivo alla revisione dei prezzi (istituto quest' ultimo, previsto per adeguare il corrispettivo dovuto dalla parte pubblica, all' aumento dei prezzi). E cio' contrariamente a quanto sostenuto dalla piu' autorevole giurisprudenza che, invece, sostiene che il privato, in questo caso, ha solo un interesse legittimo alla revisione. L' A. argomenta la sua tesi sul presupposto, confermato anche da una nota sentenza del Consiglio di Stato sui danni di guerra, che, perche' si configuri un interesse legittimo, e' necessario che alla base degli atti della Pubblica Amministrazione vi sia come causa primaria il perseguimento di un interesse pubblico specifico (non quello generale che, comunque, e' sempre presente in qualunque legge, provvedimento o atto, anche regolante rapporti tra privati): cosi', ad es:, nei finanziamenti per impianti industriali nel Mezzogiorno, l' imprenditore destinatario del finanziamento, vanta un interesse legittimo ad ottenerlo in una certa misura, perche' l' atto amministrativo di stanziamento ha, come primaria causa, quella di perseguire il fine di interesse pubblico, dell' industrializzazione del Mezzogiorno. Non cosi', secondo l' A., per la revisione dei prezzi nei contratti di appalto, in quanto tale revisione e' prevista nel solo ed esclusivo interesse del privato, non avendo lo Stato alcun interesse, di natura pubblica, ad aumentare il prezzo di opere gia' appaltate: piuttosto, nella fattispecie, trova applicazione il principio "nemo locupletari potest cum alterius detrimento" principio tipico del diritto privato, in cui le parti si pongono su un piano di perfetta parita'. Ne' valgono, secondo l' A., le argomentazioni in contrario portate dalla giurisprudenza perche' o non sufficientemente motivate o fondate su argomentazioni che si rivelano di scarso peso: come quella del TAR TO che presume l' interesse pubblico alla revisione dei prezzi, deducendolo dal fatto che la tabella di revisione dei prezzi e' un atto amministrativo emesso a livello centrale, che deve essere unicamente ed autonomamente applicata dall' Autorita' periferica senza alcuna discrezionalita'. Ma questa circostanza, secondo l' A., anziche' essere una prova della presenza di un interesse pubblico alla revisione, e' semmai un dettaglio che sposta il problema ma non lo risolve perche' la tabella deve essere applicata ed e' l' atto di applicazione, per quanto automatico, che configura o meno un diritto soggettivo.
Cass. sez. un. 1 ottobre 1980, n. 5333 Cass. sez. un. 23 febbraio 1978, n. 888 TAR TO 22 dicembre 1980, n. 1064
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