| 143238 | |
| IDG821200222 | |
| 82.12.00222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Carnevale Pietro
| |
| Notazioni sul controinteressato nel processo amministrativo
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 4 (16
febbraio), pag. 425-434
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D15306
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Premesse alcune notazioni circa la nozione di controinteressatro e
circa i suoi tratti caratterizzanti l' A. ricorda come ai sensi dell'
art. 21 della legge n. 1034/1971, istitutiva dei Tribunali
amminitrativi regionali, e dell' art. 36 del testo unico n.
1054/1924, delle leggi sul consiglio di Stato il ricorso
giurisdizionale debba esser notificato anche ai controinteressati, o
"ad almeno uno di essi", come dice l' art. 21 della legge n. 1034. Di
qui il problema della ricerca dei controinteressati che l' A. si
propone di esaminare, indicando i motivi per i quali ritiene
opportuno che sia rimessa al giudice, dopo il deposito del ricorso,
l' individuazione del controinteressato o dei controinteressati. Pone
quindi in evidenza la non lieve differenza tra il "controinteressato"
nel processo amministrativo e la "parte" di quello civile, specie
quando quest' ultima assuma la veste di "convenuto". Rileva infine
che si impone un' autonomia procedurale del processo amministrativo,
tenendo conto che i richiami frequenti delle disposizioni del codice
di procedura civile non trovano sempre pertinenza o corrispondenza
alle stesse. Secondo l' A. tutto cio' rende improrogabile una
procedura autonoma del processo amministrativo che si spera possa
avvenire in occasione della emanazione del regolamento di procedura
davanti ai Tribunali amministrativi regionali.
| |
| art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 36 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |