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143238
IDG821200222
82.12.00222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carnevale Pietro
Notazioni sul controinteressato nel processo amministrativo
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 4 (16 febbraio), pag. 425-434
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306
Premesse alcune notazioni circa la nozione di controinteressatro e circa i suoi tratti caratterizzanti l' A. ricorda come ai sensi dell' art. 21 della legge n. 1034/1971, istitutiva dei Tribunali amminitrativi regionali, e dell' art. 36 del testo unico n. 1054/1924, delle leggi sul consiglio di Stato il ricorso giurisdizionale debba esser notificato anche ai controinteressati, o "ad almeno uno di essi", come dice l' art. 21 della legge n. 1034. Di qui il problema della ricerca dei controinteressati che l' A. si propone di esaminare, indicando i motivi per i quali ritiene opportuno che sia rimessa al giudice, dopo il deposito del ricorso, l' individuazione del controinteressato o dei controinteressati. Pone quindi in evidenza la non lieve differenza tra il "controinteressato" nel processo amministrativo e la "parte" di quello civile, specie quando quest' ultima assuma la veste di "convenuto". Rileva infine che si impone un' autonomia procedurale del processo amministrativo, tenendo conto che i richiami frequenti delle disposizioni del codice di procedura civile non trovano sempre pertinenza o corrispondenza alle stesse. Secondo l' A. tutto cio' rende improrogabile una procedura autonoma del processo amministrativo che si spera possa avvenire in occasione della emanazione del regolamento di procedura davanti ai Tribunali amministrativi regionali.
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 36 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
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