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143241
IDG821200225
82.12.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stabili Franco
Le delegazioni a consiglieri comunali ai sensi degli artt. 304 e 305 del Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 4 (16 febbraio), pag. 460-462
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1201; D1421
Richiamata la definizione di delegazione amministrativa, quale leggesi nel Nuovissimo digesto Italiano, e cioe' che "e' l' atto col quale un' autorita' amministrativa, quando la legge le attribuisce espressamente il potere, sostituisce a se' un' altra autorita' amministrativa nell' esercizio di funzioni appartenenti alla propria competenza", e richiamate le connotazioni comuni della delegazione pur nella varieta' delle sue applicazioni, l' A. si sofferma a esaminare detto istituto quale discende dagli artt. 304 e 306 del Testo Unico approvato con r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, cioe' la prevista delegazione, all' interno dello stesso organo, a consiglieri comunali (art. 304), e la delegazione all' infuori dei componenti il collegio (art. 305), precisandone limiti e modalita'.
art. 304 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148 art. 305 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
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