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143250
IDG821200235
82.12.00235 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Locci Partemio
Indennita' integrativa speciale ad alcune categorie di personale in servizio ed in quiescienza: questioni interpretative dell' art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e dell' art. 99 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 4 (16 febbraio), pag. 517-520
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74405; D14315
Premesso che le fonti normative che vietano il cumulo dell' indennita' integrativa speciale e/o prevedono la sospensione sono contenute nell' art. 1 comma 5 della legge n. 324/1959, nell' art. 99 comma 5 del d.p.r. n. 1092/1973 e nell' art. 17 comma 1 della legge n. 843/1978, l' A. osserva che la verifica dell' an debeatur tende ad evitare l' indebito in alcune categorie di persone facoltizzate ad esercitare attivita' libero professionali. Dalla disamina svolta della normativa in materia l' A. ritiene concludere che il personale dipendente da enti locali, il quale svolge, nei casi tassativamente consentiti dalla legge e/o dagli accordi nazionali di lavoro, anche un' attivita' professionale e percepisce, a questo titolo, un trattamento di scala mobile, continua ad aver diritto all' indennita' integrativa speciale; mentre in casi analoghi i pensionati non hanno diritto a percepire la predetta indennita'.
art. 1 l. 27 maggio 1959, n. 324 art. 99 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 art. 17 l. 21 dicembre 1978, n. 843
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