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143276
IDG821200262
82.12.00262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bernardo Mario
Il diniego del visto di esecutivita' dei contratti dei comuni ex art. 296, terzo comma, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 15-16 (16 agosto), pag. 1636-1638
D1215
L' A. svolge alcune considerazioni sul controllo dei contratti stipulati dai comuni, nell' attuale regime dei controlli regionali. In particolare l' A. affronta la questione se il diniego del visto di esecutivita' dei contratti dei Comuni "per gravi motivi di interesse dell' ente, o per altri gravi motivi di interese pubblico" di cui al terzo comma dell' art. 296 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, sia ancora in vigore e, in caso affermativo, chi puo' esercitare tale potere riservato da tale norma dai Prefetti. Rileva che con l' entratta in vigore dell' ordinamento regionale il controllo sugli atti degli enti locali, compresi i contratti dei Comuni, e' stato trasferito alla competenza degli organi regionali di controllo. Osserva quindi che mentre nulla e' innovato per quanto si riferisce al controllo di legittimita', per il controllo di merito invece l' unico provvedimento che l' organo di controllo puo' adottare, per motivi di opportunita' o di merito, e' quello del rinvio del contratto viziato nel merito per riesame da parte del Consiglio Comunale.
art. 29l r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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