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Documento


143277
IDG821200263
82.12.00263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dibernardo Carmelo
A proposito del dovere della pubblica amministrazione del rilascio di copie
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 15-16 (16 agosto), pag. 1638-1639
D120
Ricordato che gli artt. 15 e 159 del Testo Unico della legge Comunale e provinciale enunciano il principio secondo cui tutti gli atti della pubblica amministrazione debbono essere, a richiesta, fatti conoscere in copia o per estratto da parte dei funzionari preposti a rilasciare dette copia, sempre che ricorrano le condizioni prescritte nelle norme stesse, l' A. richiama alcune recenti decisioni del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che non lasciano dubbi al riguardo.
art. 15 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 art. 159 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3
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