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143279
IDG821200265
82.12.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciralli Armando
Considerazioni sull' indennita' premio di fine servizio
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 15-16 (16 agosto), pag. 1650-1667
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143
Rilevato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 1976 ha inequivocabilmente affermato che anche nei riguardi dei dipendenti non di ruolo degli enti pubblici non economici l' indennita' di anzianita' o di fine servizio deve essere calcolata secondo le norme del diritto comune dettate dal codice civile, l' A. osserva come, per il personale non di ruolo, l' indennita' di licenzimanto, secondo il giudice costituzionale, deve essere calcolata sull' intero complesso degli emolumenti e senza alcuna decurtazione; ma che lo stesso non avviene per il personale di ruolo, sia dello Stato che degli enti locali, la cui indennita' di fine servizio non solo e' limitata nelle voci, ma anche decurtata in percentuale, il che determina disparita' di trattamento tra il personale di ruolo e quello non di ruolo. Ritiene quindi utile fare un raffronto delle norme relative all' indennita' premio di fine servizio dei dipendenti degli enti locali, essendo identici la natura, lo scopo e la funzione delle due indennita', come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amminsitrativa. Tratta infine dell' ingiustificata sospensione dell' indennita' integrativa speciale ai fini del trattamento di quiescenza e dell' inammissibile ritardo nella corresponsione della liquidazione dell' indennita' di fine servizio, nonche' della competenza a decidere le controversie relative alla liquidazione di tale indennita' e al risarcimento del danno per eventuale ritardato pagamento.
C. Cost. 7-20 maggio 1976, n. 116 d.l. 4 aprile 1947, n. 207 art. 38 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032
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