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143285
IDG821200271
82.12.00271 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Panetta Paolo
La legge istitutiva delle "associazioni intercomunali" per la gestione coordinata dei servizi fra i comuni
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 17 (1 settembre), pag. 1765-1767
D1420
L' A. colloca "fra le piu' ardue" la proposta di legge per la istituzione "obbligatoria" delle "Associazioni intercomunali", da cui e' poi scaturita, ridimensionata a seguito di osservazioni del Governo sulla proposta stessa, la legge della regione toscana n. 37 del 1979, che ha ricondotto l' Associazione intercomunale ad una "istituzione promozionale non obbligatoria", limitandone le attribuzioni alle funzioni delegate dalle Regioni ai comuni, con esclusione di quelle proprie degli stessi. Svolge quindi alcune considerazioni circa il decollo di tali associazioni che ritiene non potra' essere felice per ovvie considerazioni in ordine al finanziamento, alle infrastrutture occorrenti, alla conflittualita' di interessi, ecc.. Passa infine ad illustrare la legge n. 32, che ha suddiviso la Toscana in 32 raggruppamenti di comuni; cioe' in ambiti territoriali adeguati alla organizzazione ed alla gestione unitaria e coordinata delle funzioni esercitate e dei servizi che essi sono tenuti a dare alle popolazioni (opere pubbliche, trasporti, scuola, approvvigionamento idrico, distribuzione gas, casa, raccolta e smaltimento rifiuti, difesa territorio, turismo, agricoltura, ecc..) in sostanza i comuni verrebbero ad unire le proprie forze senza piu' circoscriverle ai propri confini.
l.r. TO 17 agosto 1979, n. 37
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