| L' A. colloca "fra le piu' ardue" la proposta di legge per la
istituzione "obbligatoria" delle "Associazioni intercomunali", da cui
e' poi scaturita, ridimensionata a seguito di osservazioni del
Governo sulla proposta stessa, la legge della regione toscana n. 37
del 1979, che ha ricondotto l' Associazione intercomunale ad una
"istituzione promozionale non obbligatoria", limitandone le
attribuzioni alle funzioni delegate dalle Regioni ai comuni, con
esclusione di quelle proprie degli stessi. Svolge quindi alcune
considerazioni circa il decollo di tali associazioni che ritiene non
potra' essere felice per ovvie considerazioni in ordine al
finanziamento, alle infrastrutture occorrenti, alla conflittualita'
di interessi, ecc.. Passa infine ad illustrare la legge n. 32, che ha
suddiviso la Toscana in 32 raggruppamenti di comuni; cioe' in ambiti
territoriali adeguati alla organizzazione ed alla gestione unitaria e
coordinata delle funzioni esercitate e dei servizi che essi sono
tenuti a dare alle popolazioni (opere pubbliche, trasporti, scuola,
approvvigionamento idrico, distribuzione gas, casa, raccolta e
smaltimento rifiuti, difesa territorio, turismo, agricoltura, ecc..)
in sostanza i comuni verrebbero ad unire le proprie forze senza piu'
circoscriverle ai propri confini.
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