| L' A. rileva come la normativa vigente non escluda, ma renda
ipotizzabile, l' eleggibilita' al Parlamento di un interdetto per
infermita' di mente. Infatti, essendo stata, con il primo comma dell'
art. 11 della legge n. 180 del 1978, disposta l' abrogazione del n. 1
dell' art. 1 del d.p.r. n. 223 del 1967, il quale stabiliva "non sono
elettori ... gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di
mente", ne deriva che anche gli elettori incapaci di intendere e di
volere vengono conseguentemente ammessi alla votazione di referendum
abrogativi, che rappresentano l' assunzione diretta, da parte del
corpo elettorale, di una funzione intrinsecamente legislativa. Svolge
quindi alcune considerazioni su quella che definisce una
"distrazione" del legislatore, rilevando che dalla novita'
legislativa, come sopra introdotta, consegue che l' interdetto per
infermita' di mente potra' anche essere eletto deputato o senatore:
infatti essendo requisito primario per essere eleggibili a deputato o
senatore quello di rivestire la qualita' di elettore (artt. 56 e 58
Cost.), si deve dedurre che ormai l' interdetto per infermita' di
mente puo' essere eletto membro dell' una o dell' altra camera.
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