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143288
IDG821200274
82.12.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piraino Leto Angelo
Legislatore infermo?
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 17 (1 settembre), pag. 1775-1776
D02111
L' A. rileva come la normativa vigente non escluda, ma renda ipotizzabile, l' eleggibilita' al Parlamento di un interdetto per infermita' di mente. Infatti, essendo stata, con il primo comma dell' art. 11 della legge n. 180 del 1978, disposta l' abrogazione del n. 1 dell' art. 1 del d.p.r. n. 223 del 1967, il quale stabiliva "non sono elettori ... gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente", ne deriva che anche gli elettori incapaci di intendere e di volere vengono conseguentemente ammessi alla votazione di referendum abrogativi, che rappresentano l' assunzione diretta, da parte del corpo elettorale, di una funzione intrinsecamente legislativa. Svolge quindi alcune considerazioni su quella che definisce una "distrazione" del legislatore, rilevando che dalla novita' legislativa, come sopra introdotta, consegue che l' interdetto per infermita' di mente potra' anche essere eletto deputato o senatore: infatti essendo requisito primario per essere eleggibili a deputato o senatore quello di rivestire la qualita' di elettore (artt. 56 e 58 Cost.), si deve dedurre che ormai l' interdetto per infermita' di mente puo' essere eletto membro dell' una o dell' altra camera.
art. 65 Cost. art. 56 Cost. art. 58 Cost. art. 11 l. 10 maggio 1978, n. 180 art. 2 n. 1 d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223
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