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143297
IDG821200283
82.12.00283 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Rocca Pietro
L' obbligo di motivazione degli atti amministrativi a garanzia dell' imparzialita', correttezza e buon andamento dell' azione della pubblica amministrazione
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1874-1896
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D12061
L' A. affronta il problema della sussistenza o meno, nel nostro oridnamento giuridico, di un obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi. Premesse alcune notazioni circa la nozione di motivazione, rilevando che solo nel diritto privato vi e' differenza tra motivi e motivazione, l' A. puntualizza i molteplici scopi cui risponde la motivazione e quindi le varie specie di essa. Osserva come dottrina e giurisprudenza siano concordi nel ritenere che per quanto riguarda gli atti vincolati non sussista un obbligo di motivazione, in quanto atti compiutamente disciplinati dalla legge. Rilevato poi come oggi la dottrina prevalente neghi l' esistenza di un obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, illustrando le relative teorie, l' A. procede ad un esame critico di esse. Illustra quindi le argomentazioni a sostegno della tesi tendente a dimostrare l' esistenza di tale obbligo generale, osservando che la funzione amministrativa e' vincolata al criterio valutario risultante dal principio di base andamento-imparzialita' dell' Amministrazione di cui al primo comma dell' art. 97 Cost., e pertanto l' atto amministrativo, a suo avviso, deve essere sempre adeguatamente motivato, tranne che la legge disponga altrimenti.
art. 97 Cost.
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