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| IDG821200283 | |
| 82.12.00283 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| La Rocca Pietro
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| L' obbligo di motivazione degli atti amministrativi a garanzia dell'
imparzialita', correttezza e buon andamento dell' azione della
pubblica amministrazione
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 18 (16
settembre), pag. 1874-1896
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D12061
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| L' A. affronta il problema della sussistenza o meno, nel nostro
oridnamento giuridico, di un obbligo generale di motivazione degli
atti amministrativi. Premesse alcune notazioni circa la nozione di
motivazione, rilevando che solo nel diritto privato vi e' differenza
tra motivi e motivazione, l' A. puntualizza i molteplici scopi cui
risponde la motivazione e quindi le varie specie di essa. Osserva
come dottrina e giurisprudenza siano concordi nel ritenere che per
quanto riguarda gli atti vincolati non sussista un obbligo di
motivazione, in quanto atti compiutamente disciplinati dalla legge.
Rilevato poi come oggi la dottrina prevalente neghi l' esistenza di
un obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi,
illustrando le relative teorie, l' A. procede ad un esame critico di
esse. Illustra quindi le argomentazioni a sostegno della tesi
tendente a dimostrare l' esistenza di tale obbligo generale,
osservando che la funzione amministrativa e' vincolata al criterio
valutario risultante dal principio di base andamento-imparzialita'
dell' Amministrazione di cui al primo comma dell' art. 97 Cost., e
pertanto l' atto amministrativo, a suo avviso, deve essere sempre
adeguatamente motivato, tranne che la legge disponga altrimenti.
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| art. 97 Cost.
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