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143300
IDG821200286
82.12.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Laudisio Nicola
La votazione di ballottaggio nella elezione del Sindaco
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1905-1906
D14212
Premesso che l' art. 5 del Testo Unico 16 maggio 1980 n. 570 prescrive che la votazione di ballottaggio nella elezione del Sindaco debba effettuarsi fra "i due candidati" che abbiano riportato il maggior numero di voti, l' A. si chiede come ci si debba comportare nel caso in cui il consiglio comunale abbia votato un solo nominativo e questi non abbia raggiunto la prescritta maggioranza per risultare eletto. Prospetta quindi tre ipotesi di soluzione: che si effettui comunque la votazione di ballottaggio; che l' unico candidato votato venga considerato eletto senza ulteriori istanze; che si adottino i provvedimenti previsti dall' art. 323 del Testo Unico 4 febbraio 1915 n. 148. L' A. esprime l' avviso che, essendo venuta a mancare l' essenza del ballottaggio, e cioe' la contesa fra due, sia da preferire la seconda ipotesi, che vuole eletto Sindaco l' unico candidato rimasto in lizza.
art. 5 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
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