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143310
IDG821200296
82.12.00296 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiore Domenico
Pubblicita' degli atti dello stato civile
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1944-1946
D1801
L' A. dell' articolo cerca di dare una risposta a tre interrogazioni in materia di stato civile. Si chiede se i registri di stato civile possono essere consultati da chiunque: l' art. 450 c.c., il quale stabilisce che tali registri "sono pubblici", intende attribuire ai medesimi il valore di atti pubblici, e quindi non possono essere consultati da chiunque. Si chiede poi quali siano le attribuzioni del Procuratore della Repubblica nei riguardi dell' Ufficio di stato civile: a tal fine procede ad una completa elencazione delle attribuzioni riservate dalle disposizioni di legge in materia agli organi della Magistratura. Come terzo interrogativo l' A. si chiede se l' impiegato dell' ufficio di stato civile possa far sottoscrivere gli atti di nascita senza prima averli compilati alla presenza dell' interessato e dei testimoni: la risposta e' categoricamente negativa.
art. 450 c.c. art. 451 c.c.
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