| 143310 | |
| IDG821200296 | |
| 82.12.00296 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fiore Domenico
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| Pubblicita' degli atti dello stato civile
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 53 (1979), fasc. 18 (16
settembre), pag. 1944-1946
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| D1801
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| L' A. dell' articolo cerca di dare una risposta a tre interrogazioni
in materia di stato civile. Si chiede se i registri di stato civile
possono essere consultati da chiunque: l' art. 450 c.c., il quale
stabilisce che tali registri "sono pubblici", intende attribuire ai
medesimi il valore di atti pubblici, e quindi non possono essere
consultati da chiunque. Si chiede poi quali siano le attribuzioni del
Procuratore della Repubblica nei riguardi dell' Ufficio di stato
civile: a tal fine procede ad una completa elencazione delle
attribuzioni riservate dalle disposizioni di legge in materia agli
organi della Magistratura. Come terzo interrogativo l' A. si chiede
se l' impiegato dell' ufficio di stato civile possa far sottoscrivere
gli atti di nascita senza prima averli compilati alla presenza dell'
interessato e dei testimoni: la risposta e' categoricamente negativa.
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| art. 450 c.c.
art. 451 c.c.
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