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143311
IDG821200297
82.12.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patrone Massimo Ferdinando
Prime riflessioni sul difensore civico ligure
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1730-1735
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D123
L' istituto dell' Ombudsam, organo di controllo della Pubblica Amministrazione, e' di sicura origine Svedese. Il suo trapianto in Italia va incontro a numerosi problemi. A tal proposito l' A. ricorda che la Costituzione Italiana ammette i mezzi di controllo sull' attivita' della Pubblica Amministrazione. Egli rileva anche che la dottrina, pur non avendo assunto posizioni assolute in proposito, e' divisa. Da una parte, infatti, si ritiene che la Costituzione, pure regolando i rapporti tra Parlamento, Governo ed Amministrazione, e' tassativa sul punto e, quindi, non ammette mezzi di controllo come l' Ombudsam. Dall' altra, invece, si ritiene che sul punto la Costituzione e' elastica ed ammette istituti di controllo non espressamente previsti. L' autore osserva che nel nostro ordinamento, piu' che a livello statale, si e' creduto nella figura del difensore civico a livello regionale per la ragione che l' istituto di controllo puo' operare meglio in un raggio d' azione territorialmente limitato. Tra le Regioni che hanno istituito il difensore civico, e' quello Ligure che richiama di piu' il modello dell' Ombudsam Svedese. Il difensore civico in Liguria e' nato sulla base della premessa che la Pubblica Amministrazione deve agire nell' interesse dei cittadini. Solo in quest' ottica puo' avere una funzione reale. Il compito principale del difensore e' quello di controllare che le pratiche si svolgano regolarmente, allo scopo di eliminare i casi di cattiva amministrazione. La procedura d' indagine e' snella e rapida. In un quadriennio di attivita' in Liguria, le materie ed i settori nell' ambito dei quali il difensore civico ha operato sono pressoche' costanti, per un totale di circa 1900 ricorsi. L' A., infine, insieme con il difensore civico Ligure, rileva che e' necessario adoperarsi al fine di inserire un' adeguata preparazione giuridico-amministrativa tra i requisiti necessari per la carica di difensore. Evidenzia inoltre l' opportunita' di ampliare la sfera di competenza del nuovo istituto attribuendogli la legittimazione ad intervenire in nuovi settori.
art. 123 Cost. art. 14 st. LI art. 142 st. LI l.r. LI 6 giugno 1974, n. 17
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