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143315
IDG821200301
82.12.00301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Savella Luigi
Conferimenti ed uso delle onorificenze cavalleresche. Profili penali
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1721-1729
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5100; D51533
L' A. rileva che la violazione delle norme concernenti il conferimento delle onorificenze cavalleresche e' regolata dal codice penale e dalla legge 178/1951. Egli osserva innanzitutto che in base alla legge e' necessario un atto autoritativo del Presidente della Repubblica per l' uso, nel territorio dello Stato, di onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite in ordini non nazionali o da Stati esteri. La legge prevede poi come delitto il conferimento illegittimo di onorificenze in territorio italiano da parte di enti, associazioni o privati in quanto e' lo Stato ad avere il monopolio del potere di conferimento di onorificenze. L' uso di onorificenze, conferite illegittimamente, concreta un illecito che e' punito con ammenda. Riguardo all' uso di onorificenze, l' A. richiama una corrente giurisprudenziale che ha ritenuto di valutare in modo diverso l' uso illecito di onorificenze di ordini riconoscibili e non riconoscibili. Mentre in quest' ultimo caso e' totalmente vietato l' uso delle onorificicenze, nel primo caso, benche' non sia stata chiesta l' autorizzazione, sarebbe vietato solamente l' uso ufficiale. L' A., richiamando anche la dottrina non si ritiene d' accordo con questa corrente nella considerazione che la legge non puo' essere svuotata della portata concreta. Il codice penale, nell' art. 275, prevede il delitto di accettazione illegittima di onorificenze conferite al cittadino italiano da uno Stato in guerra con l' Italia. Il reato, che e' punito con la reclusione di un anno, si perfeziona con l' uso delle onorificenze. Il codice penale, nell' art. 498, punisce anche l' arrogazione di onorificenze che si verifica quando l' individuo, pur non avendo ricevuto l' onorificenza secondo la legge, ne fa sfoggio pubblicamente attraverso dichiarazioni, carta intestata, elenchi telefonici. I presupposti per l' esistenza del reato sono la mancanza di un atto di conferimento e che si tratti di onorificenza riconosciuta dall' ordinamento giuridico italiano. Questo reato e' punito con la multa.
art. 7 l. 3 marzo 1951, n. 178 art. 8 l. 3 marzo 1951, n. 178 art. 275 c.p. art. 498 c.p.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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