| L' A. rileva che la violazione delle norme concernenti il
conferimento delle onorificenze cavalleresche e' regolata dal codice
penale e dalla legge 178/1951. Egli osserva innanzitutto che in base
alla legge e' necessario un atto autoritativo del Presidente della
Repubblica per l' uso, nel territorio dello Stato, di onorificenze o
distinzioni cavalleresche conferite in ordini non nazionali o da
Stati esteri. La legge prevede poi come delitto il conferimento
illegittimo di onorificenze in territorio italiano da parte di enti,
associazioni o privati in quanto e' lo Stato ad avere il monopolio
del potere di conferimento di onorificenze. L' uso di onorificenze,
conferite illegittimamente, concreta un illecito che e' punito con
ammenda. Riguardo all' uso di onorificenze, l' A. richiama una
corrente giurisprudenziale che ha ritenuto di valutare in modo
diverso l' uso illecito di onorificenze di ordini riconoscibili e non
riconoscibili. Mentre in quest' ultimo caso e' totalmente vietato l'
uso delle onorificicenze, nel primo caso, benche' non sia stata
chiesta l' autorizzazione, sarebbe vietato solamente l' uso
ufficiale. L' A., richiamando anche la dottrina non si ritiene d'
accordo con questa corrente nella considerazione che la legge non
puo' essere svuotata della portata concreta. Il codice penale, nell'
art. 275, prevede il delitto di accettazione illegittima di
onorificenze conferite al cittadino italiano da uno Stato in guerra
con l' Italia. Il reato, che e' punito con la reclusione di un anno,
si perfeziona con l' uso delle onorificenze. Il codice penale, nell'
art. 498, punisce anche l' arrogazione di onorificenze che si
verifica quando l' individuo, pur non avendo ricevuto l' onorificenza
secondo la legge, ne fa sfoggio pubblicamente attraverso
dichiarazioni, carta intestata, elenchi telefonici. I presupposti per
l' esistenza del reato sono la mancanza di un atto di conferimento e
che si tratti di onorificenza riconosciuta dall' ordinamento
giuridico italiano. Questo reato e' punito con la multa.
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