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| IDG821200304 | |
| 82.12.00304 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sullo Pietro
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| Azione esecutiva fiscale e procedura fallimentare
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16
settembre), pag. 1744-1752
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| D3136; D4300; D4302
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| L' A. compie una ricognizione delle norme piu' importanti del r.d.
16/3/1942, n. 267 sul fallimento. Perviene quindi al problema del
rapporto tra l' azione esecutiva fiscale e la procedura fallimentare
dopo aver ricordato che l' art. 51 l. fall. pone il divieto delle
azioni esecutive individuali salvo le diverse disposizioni di legge.
Questa riserva di legge e' in genere riferita alla procedura fiscale
ed al credito fondiario. Le leggi che riguardano la procedura fiscale
non chiariscono esattamente se il ricavato della procedura esecutiva
esattoriale possa essere incassato dalle esattorie procedenti oppure
possa essere attribuito al curatore fallimentare. Questo dubbio ha
determinato la formazione di diverse opinioni. La dottrina ritiene
che il ricavato delle aste esattoriali debba essere attribuito al
curatore in omaggio al principio della par condicio. La
giurisprudenza ha ritenuto invece che il ricavato delle aste
esattoriali puo' essere incassato dalle esattorie procedenti e nel
caso che il credito non venga poi riconosciuto, il ricavato va
restituito all' ufficio fallimentare. Il contrasto tra i due
indirizzi e' stato risolto dalle Sezioni unite della Cassazione la
quale ha osservato che nella legge manca uno strumento che possa
assicurare al curatore la conoscenza della procedura esattoriale e
consentire di intervenire in essa. La procedura fallimentare, anche
in presenza di azione esecutiva fiscale, deve essere improntata alla
regola della par condicio dei creditori. Secondo l' A. e' questa la
soluzione piu' aderente al dettato legislativo.
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| art. 51 l. fall.
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 18 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603
Cass. sez. un. civ. 12 maggio 1978, n. 2325
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