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| IDG821200306 | |
| 82.12.00306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Carlo Giorgio
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| Ancora sulla rappresentanza delle minoranze
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16
settembre), pag. 1757-1759
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D14213
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| L' autore ritiene che la garanzia della partecipazione delle
minoranze nella gestione della cosa pubblica e' un' esigenza
insoppriminile che trova il suo momento genetico nel procedimento
elettorale. Per quanto riguarda l' individuazione delle minoranze,
particolarmente in seno al Consiglio Comunale, egli ritiene che esse
debbano essere identificate nei raggruppamenti che si oppongono alla
scelta degli organi esecutivi dell' Amministrazione. Questo criterio
non e' assoluto e immutabile. Puo' accadere infatti che la defezione
di un partito renda la maggioranza minoranza e viceversa. Secondo l'
autore, l' elezione dei rappresentanti degli enti ed aziende
pubbliche deve rispettare il principio, presente nella legge
italiana, della rappresentanza delle minoranze. Al riguardo il
legislatore Italiano ha escogitato vari sistemi di elezione degli
organi collegiali. L' autore osserva pero' che qualsiasi meccanismo
di votazione, per garantire le minoranze deve far esprimere il voto
collettivamente e contestualmente da tutti i componenti della seduta
in osservanza al principio dell' unita' dell' organo deliberante.
Destano perplessita' percio' le disposizioni rinvenibili in alcune
leggi regionali per l' elezione degli organi collegiali delle Unita'
Sanitarie Locali che prevedono la votazione separata. Il legislatore
ha pero' escluso questa possibilita' con la legge 23.3.1981 n. 83 che
ha riconosciuto natura di norma di principio al sistema di votazione
a voto limitato e collettivo. Eventuali risultati anomali, come la
confluenza di voti della maggioranza a favore del rappresentante
della minoranza perche' considerato piu' influenzabile, possono
essere corretti attraverso la designazione preventiva degli eligendi
rappresentanti. Questi accorgimenti procedurali richiederebbero,
secondo l' autore, un preventivo accordo della maggioranza e della
minoranza.
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| art. 10 l. 23 marzo 1981, n. 83
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