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143319
IDG821200306
82.12.00306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Carlo Giorgio
Ancora sulla rappresentanza delle minoranze
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1757-1759
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14213
L' autore ritiene che la garanzia della partecipazione delle minoranze nella gestione della cosa pubblica e' un' esigenza insoppriminile che trova il suo momento genetico nel procedimento elettorale. Per quanto riguarda l' individuazione delle minoranze, particolarmente in seno al Consiglio Comunale, egli ritiene che esse debbano essere identificate nei raggruppamenti che si oppongono alla scelta degli organi esecutivi dell' Amministrazione. Questo criterio non e' assoluto e immutabile. Puo' accadere infatti che la defezione di un partito renda la maggioranza minoranza e viceversa. Secondo l' autore, l' elezione dei rappresentanti degli enti ed aziende pubbliche deve rispettare il principio, presente nella legge italiana, della rappresentanza delle minoranze. Al riguardo il legislatore Italiano ha escogitato vari sistemi di elezione degli organi collegiali. L' autore osserva pero' che qualsiasi meccanismo di votazione, per garantire le minoranze deve far esprimere il voto collettivamente e contestualmente da tutti i componenti della seduta in osservanza al principio dell' unita' dell' organo deliberante. Destano perplessita' percio' le disposizioni rinvenibili in alcune leggi regionali per l' elezione degli organi collegiali delle Unita' Sanitarie Locali che prevedono la votazione separata. Il legislatore ha pero' escluso questa possibilita' con la legge 23.3.1981 n. 83 che ha riconosciuto natura di norma di principio al sistema di votazione a voto limitato e collettivo. Eventuali risultati anomali, come la confluenza di voti della maggioranza a favore del rappresentante della minoranza perche' considerato piu' influenzabile, possono essere corretti attraverso la designazione preventiva degli eligendi rappresentanti. Questi accorgimenti procedurali richiederebbero, secondo l' autore, un preventivo accordo della maggioranza e della minoranza.
art. 10 l. 23 marzo 1981, n. 83
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