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| IDG821200308 | |
| 82.12.00308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferri Cesare
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| I poteri dell' autorita' statale in materia di polizia amministrativa
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16
settembre), pag. 1794-1797
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D14190; D14130
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| L' art. 19d.p.r. 24.7.1977 n. 616 trasferisce dallo Stato ai 0Comuni
alcune funzioni in materia di polizia amministrativa e prevede poteri
d' intervento delle autorita' statali su quelle comunali. Secondo l'
autore sono infondati i dubbi di legittimita' costituzionale dell'
articolo nella parte in cui prevede l' intervento statale. Infatti in
materia di pubblica sicurezza vi e' la primaria competenza statale.
Per quanto riguarda i rapporti tra il Sindaco ed il Governo l' autore
osserva che il Ministero dell' Interno puo' impartire direttive ai
Sindaci i quali sono tenuti ad osservarle. Non si tratta pero' di un
rapporto gerarchico e gli atti del Sindaco sono impugnabili dinanzi
agli organi di giustizia amministrativa. Gli atti del Sindaco debbono
essere comunicati al Prefetto in un momento anteriore alla
notificazione ed il Prefetto puo' richiedere la sospensione l'
annullamento e la revoca del provvedimento senza nessun limite
temporale all' esercizio di tale potere. Il Sindaco deve ottemperare
a tale richiesta escluso il caso di mancata motivazione. Infine l'
autore rileva che la licenza di pubblico spettacolo e' subordinata al
parere della Commissione tecnica per la solidita' e la sicurezza
dell' edificio. Richiamando la giurisprudenza pero' l' autore osserva
che il rilascio della dichiarazione di agibilita' non preclude al
Comune la facolta' di negare la licenza d' esercizio.
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| art. 19 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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