Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


143321
IDG821200308
82.12.00308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferri Cesare
I poteri dell' autorita' statale in materia di polizia amministrativa
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1794-1797
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14190; D14130
L' art. 19d.p.r. 24.7.1977 n. 616 trasferisce dallo Stato ai 0Comuni alcune funzioni in materia di polizia amministrativa e prevede poteri d' intervento delle autorita' statali su quelle comunali. Secondo l' autore sono infondati i dubbi di legittimita' costituzionale dell' articolo nella parte in cui prevede l' intervento statale. Infatti in materia di pubblica sicurezza vi e' la primaria competenza statale. Per quanto riguarda i rapporti tra il Sindaco ed il Governo l' autore osserva che il Ministero dell' Interno puo' impartire direttive ai Sindaci i quali sono tenuti ad osservarle. Non si tratta pero' di un rapporto gerarchico e gli atti del Sindaco sono impugnabili dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Gli atti del Sindaco debbono essere comunicati al Prefetto in un momento anteriore alla notificazione ed il Prefetto puo' richiedere la sospensione l' annullamento e la revoca del provvedimento senza nessun limite temporale all' esercizio di tale potere. Il Sindaco deve ottemperare a tale richiesta escluso il caso di mancata motivazione. Infine l' autore rileva che la licenza di pubblico spettacolo e' subordinata al parere della Commissione tecnica per la solidita' e la sicurezza dell' edificio. Richiamando la giurisprudenza pero' l' autore osserva che il rilascio della dichiarazione di agibilita' non preclude al Comune la facolta' di negare la licenza d' esercizio.
art. 19 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati