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143322
IDG821200309
82.12.00309 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Turi Vito Vincenzo, Milella Michele
Riflessi delle dimissioni di meta' dei consiglieri
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1760-1762
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14210; D14211; D14212
Gli autori rilevano che in base alla legge il Consiglio Comunale deve essere rinnovato ogni cinque anni oppure in caso di dimissioni di meta' dei consiglieri. In quest' ultimo caso, come si esprime l' art. 8d.p.r. 16.5.1960 n. 570, il Sindaco e la G 0iunta restano in carica fino alla nomina dei successori assicurando la continuita' dell' attivita' della Pubblica Amministrazione. Gli autori richiamano dapprima le altre norme che fanno applicazione del principio generale della prorogatio. Riportano poi la giurisprudenza ed il pensiero espresso dal Ministero degli Interni in una lettera alla Prefettura di Lecce, i quali ritengono che il Sindaco e la Giunta debbonbo continuare ad esercitare le loro funzioni, con pienezza di poteri, fino alla costituzione di nuovo organo. Per quel che riguarda le deliberazioni di urgenza durante la mancanza del Consiglio, gli autori ritengono, riportando la giurisprudenza, che la Giunta non incontra limiti. Questo resta valido anche quando si tratta di provvedimenti che si devono adottare con la meta' dei consiglieri.
art. 8 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 Cons. Stato sez. V 14 febbraio 1967, n. 119 Cons. Stato sez. V 16 maggio 1965, n. 235 Cons. Stato sez. V 20 maggio 1977, n. 478
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