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| IDG821200309 | |
| 82.12.00309 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Turi Vito Vincenzo, Milella Michele
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| Riflessi delle dimissioni di meta' dei consiglieri
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 55 (1981), fasc. 18 (16
settembre), pag. 1760-1762
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D14210; D14211; D14212
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| Gli autori rilevano che in base alla legge il Consiglio Comunale deve
essere rinnovato ogni cinque anni oppure in caso di dimissioni di
meta' dei consiglieri. In quest' ultimo caso, come si esprime l' art.
8d.p.r. 16.5.1960 n. 570, il Sindaco e la G 0iunta restano in carica
fino alla nomina dei successori assicurando la continuita' dell'
attivita' della Pubblica Amministrazione. Gli autori richiamano
dapprima le altre norme che fanno applicazione del principio generale
della prorogatio. Riportano poi la giurisprudenza ed il pensiero
espresso dal Ministero degli Interni in una lettera alla Prefettura
di Lecce, i quali ritengono che il Sindaco e la Giunta debbonbo
continuare ad esercitare le loro funzioni, con pienezza di poteri,
fino alla costituzione di nuovo organo. Per quel che riguarda le
deliberazioni di urgenza durante la mancanza del Consiglio, gli
autori ritengono, riportando la giurisprudenza, che la Giunta non
incontra limiti. Questo resta valido anche quando si tratta di
provvedimenti che si devono adottare con la meta' dei consiglieri.
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| art. 8 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
Cons. Stato sez. V 14 febbraio 1967, n. 119
Cons. Stato sez. V 16 maggio 1965, n. 235
Cons. Stato sez. V 20 maggio 1977, n. 478
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