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143325
IDG821200315
82.12.00315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
L' obbligo di manutenzione delle case ubicate nel centro urbano
Riv. amm. Rep. it., an. 132 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 715-716
D12007; D18215
L' interpretazione controversa dell' art. 223 T.U. legge sanitaria 27/7/1934, n. 1265, da luogo a molti conflitti fra pubblica amministrazione e proprietari di edifici. La legge in questione prevede l' obbligo di mantenere le case rurali in condizioni di abitabilita' secondo i regolamenti locali d' igiene e sanita', ma non fa menzione dell' estensione di tale obbligo anche ai centri urbani. I proprietari di case situate nei centri urbani accettano l' estensione di tale obbligo solo in salvaguardia della pubblica incolumita', su intervento del sindaco, possibile ai sensi dell' art. 153 T.U. legge comunale e provinciale 4/2/1915, n. 148. Ma il legislatore sembra essersi preoccupato delle condizioni di agibilita' nella loro eccezione piu' ampia. Diversamente si sarebbe avuta una ingiustificata contraddittorieta' della disciplina e non si spiegherebbe il senso dell' art. 220 del citato T.U. 1934 n. 1265 in cui e' previsto il parere della Commissione Edilizia ed il nulla osta dell' ufficiale sanitario per la costruzione di nuove case rurali e urbane. Il TAR LOMBARDIA, con sentenza 21/7/1976, n. 325 riguardante i limiti di efficacia dell' art. 223 T.U. legge sanitaria, ha dato una interpretazione estensiva, comprendendovi anche le case ubicate nel centro urbano. Questa sentenza e' estremamente corretta ed e' conforme alle intenzioni del legislatore.
art. 223 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 153 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 TAR LO 21 luglio 1976, n. 325
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