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| IDG821200315 | |
| 82.12.00315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| L' obbligo di manutenzione delle case ubicate nel centro urbano
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| Riv. amm. Rep. it., an. 132 (1981), fasc. 12, pt. 1, pag. 715-716
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| D12007; D18215
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| L' interpretazione controversa dell' art. 223 T.U. legge sanitaria
27/7/1934, n. 1265, da luogo a molti conflitti fra pubblica
amministrazione e proprietari di edifici. La legge in questione
prevede l' obbligo di mantenere le case rurali in condizioni di
abitabilita' secondo i regolamenti locali d' igiene e sanita', ma non
fa menzione dell' estensione di tale obbligo anche ai centri urbani.
I proprietari di case situate nei centri urbani accettano l'
estensione di tale obbligo solo in salvaguardia della pubblica
incolumita', su intervento del sindaco, possibile ai sensi dell' art.
153 T.U. legge comunale e provinciale 4/2/1915, n. 148. Ma il
legislatore sembra essersi preoccupato delle condizioni di agibilita'
nella loro eccezione piu' ampia. Diversamente si sarebbe avuta una
ingiustificata contraddittorieta' della disciplina e non si
spiegherebbe il senso dell' art. 220 del citato T.U. 1934 n. 1265 in
cui e' previsto il parere della Commissione Edilizia ed il nulla osta
dell' ufficiale sanitario per la costruzione di nuove case rurali e
urbane. Il TAR LOMBARDIA, con sentenza 21/7/1976, n. 325 riguardante
i limiti di efficacia dell' art. 223 T.U. legge sanitaria, ha dato
una interpretazione estensiva, comprendendovi anche le case ubicate
nel centro urbano. Questa sentenza e' estremamente corretta ed e'
conforme alle intenzioni del legislatore.
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| art. 223 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
art. 153 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
TAR LO 21 luglio 1976, n. 325
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