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143329
IDG821200209
82.12.00209 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Farina Giuseppe
In tema di giudizio di ottemperanza
nota a Cass. sez. un. 9 marzo 1981, n. 1299
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1579
D15305; D15313; D1523
La Cassazione, con la sentenza n. 1299 del 9 marzo 1981, aderisce alla giurisprudenza del Consiglio di Stato ed ammette il giudizio davanti al giudice amministrativo per ottenere che la pubblica amministrazione dia esecuzione alle sentenze che la condannano al pagamento di una somma di danaro. Tuttavia il giudizio amministrativo di "ottemperanza" non dovrebbe ammettersi, come fa gono l' approvazione (amministrativa) specifica delle clausole ddi interesse legittimo nei confronti della P.A., ma per la ragione che la competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi e' stabilita per ragione di materia, e quindi anche a tutela di situazioni di diritto soggettivo, come puo' desumersi dall' art. 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 e dagli artt. 26 e 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 26 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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