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Documento


143330
IDG821200210
82.12.00210 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Migliorini Lorenzo
Appello incidentale e motivi assorbiti
nota a Cons. Stato sez. VI 7 aprile 1981, n. 143
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1729-1731
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D15308; D15314
Viene affrontato il problema, che ha dato luogo a conflitti di giurisprudenza, sulla necessita' o meno dell' appello incidentale per riproporre al giudice amministrativo di secondo grado motivi dichiarati assorbiti nella impugnata sentenza. Si precisa preliminarmente come occorra distinguere fra le ipotesi di assorbimento proprio ed improprio. In quest' ultimo caso, quando cioe' l' assorbimento dei motivi di ricorso e' fondato su considerazioni di ordine pratico, si afferma che esso non e' consentito in quanto il Tribunale amministrativo ha l' obbligo di pronunciarsi su tutti i motivi di ricorso. Da cio' si desume la sussistenza di un interesse all' impugnazione (principale o incidentale) anche da parte del soggetto che ha ottenuto una sentenza favorevole (su altri motivi di censura), mentre si nega che il motivo assorbito possa riemergere in appello senza apposito specifico gravame. In relazione alla giurisprudenza che limita la portata dell' appello incidentale nel processo amministrativo, si conclude peraltro rilevando come la sentenza che operi un assorbimento improprio, il quale attiene normalmente ad un capo autonomo della sentenza, possa di regola essere censurata solo mediante appello principale.
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