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| IDG821200210 | |
| 82.12.00210 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Migliorini Lorenzo
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| Appello incidentale e motivi assorbiti
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| nota a Cons. Stato sez. VI 7 aprile 1981, n. 143
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1729-1731
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D15308; D15314
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| Viene affrontato il problema, che ha dato luogo a conflitti di
giurisprudenza, sulla necessita' o meno dell' appello incidentale per
riproporre al giudice amministrativo di secondo grado motivi
dichiarati assorbiti nella impugnata sentenza. Si precisa
preliminarmente come occorra distinguere fra le ipotesi di
assorbimento proprio ed improprio. In quest' ultimo caso, quando
cioe' l' assorbimento dei motivi di ricorso e' fondato su
considerazioni di ordine pratico, si afferma che esso non e'
consentito in quanto il Tribunale amministrativo ha l' obbligo di
pronunciarsi su tutti i motivi di ricorso. Da cio' si desume la
sussistenza di un interesse all' impugnazione (principale o
incidentale) anche da parte del soggetto che ha ottenuto una sentenza
favorevole (su altri motivi di censura), mentre si nega che il motivo
assorbito possa riemergere in appello senza apposito specifico
gravame. In relazione alla giurisprudenza che limita la portata dell'
appello incidentale nel processo amministrativo, si conclude peraltro
rilevando come la sentenza che operi un assorbimento improprio, il
quale attiene normalmente ad un capo autonomo della sentenza, possa
di regola essere censurata solo mediante appello principale.
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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