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| IDG821200211 | |
| 82.12.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Antino Mario
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| La domanda di sicurezza degli agenti ferroviari
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| Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1826-1840
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D14314; D1611
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| Alla domanda di sicurezza degli agenti ferroviari di operare con una
relativa tranquillita' ha dato una puntuale risposta la recente legge
4 marzo 1981 n. 67 (G.U. del 17 marzo 1981). Dopo la sentenza della
Corte Costituzionale n. 201 del 1986 - la quale aveva dichiarato l'
illegittimita' costituzionale di tutte le norme che disponevano che i
funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato rispondono
direttamente all' amministrazione dei danni ad essi arrecati per
colpa o negligenza e che le autorita' competenti a pronunciarsi al
riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non
applicare l' addebito in dipendenza del danno subito dall'
amministrazione -, si era creata una palese carenza normativa. Essa
non appariva colmabile con il mero ricorso ai principi generali
dettati dal codice civile in tema di responsabilita' per l' esercizio
di attivita' pericolose dell' imprenditore e con rivalsa nei
confronti degli agenti, ne' con il "suggerimento" della stessa Corte
Costituzionale, di applicare la disciplina contenuta nellle leggi 31
dicembre 1962 n. 1833 e 17 marzo 1975 n. 69, le quali prevedono a
carico dell' agente il risarcimento solo dei danni arrecati per dolo
o colpa grave. Fermi, pertanto, i principi generali in tema di
responsabilita' civile e contabile, si rileva l' aspetto di "clausola
generale" dell' art. 1 della nuova legge per quanto attiene l' area
di applicazione dei beneficiari delle "attivita' connesse" all'
esercizio dell' attivita' ferroviaria, area di cui l' interprete e la
realta' sociale avranno modo di determinare il concreto contenuto. Ma
la novita' piu' interessante e piu' rispondente alla domanda di
sicurezza degli agenti ferroviari e' data dall' art. 3 della legge
67/1981 la quale dispone che "gli addebiti posti a carico del
personale ferroviario per danni arrecati con colpa grave, possono
essere assunti da un fondo di solidarieta', costituito con tale
legge, con effetto pienamente liberatorio dagli agenti stessi. Tale
fondo si atteggia a' centro di imputazione dotato di autonomia
patrimoniale, contabile e di gestione nell' ambito del costituendo
statuto.
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| l. 4 marzo 1981, n. 67
l. 31 dicembre 1962, n. 1833
l. 17 marzo 1975, n. 69
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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