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143331
IDG821200211
82.12.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Antino Mario
La domanda di sicurezza degli agenti ferroviari
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1826-1840
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D14314; D1611
Alla domanda di sicurezza degli agenti ferroviari di operare con una relativa tranquillita' ha dato una puntuale risposta la recente legge 4 marzo 1981 n. 67 (G.U. del 17 marzo 1981). Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 1986 - la quale aveva dichiarato l' illegittimita' costituzionale di tutte le norme che disponevano che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato rispondono direttamente all' amministrazione dei danni ad essi arrecati per colpa o negligenza e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare l' addebito in dipendenza del danno subito dall' amministrazione -, si era creata una palese carenza normativa. Essa non appariva colmabile con il mero ricorso ai principi generali dettati dal codice civile in tema di responsabilita' per l' esercizio di attivita' pericolose dell' imprenditore e con rivalsa nei confronti degli agenti, ne' con il "suggerimento" della stessa Corte Costituzionale, di applicare la disciplina contenuta nellle leggi 31 dicembre 1962 n. 1833 e 17 marzo 1975 n. 69, le quali prevedono a carico dell' agente il risarcimento solo dei danni arrecati per dolo o colpa grave. Fermi, pertanto, i principi generali in tema di responsabilita' civile e contabile, si rileva l' aspetto di "clausola generale" dell' art. 1 della nuova legge per quanto attiene l' area di applicazione dei beneficiari delle "attivita' connesse" all' esercizio dell' attivita' ferroviaria, area di cui l' interprete e la realta' sociale avranno modo di determinare il concreto contenuto. Ma la novita' piu' interessante e piu' rispondente alla domanda di sicurezza degli agenti ferroviari e' data dall' art. 3 della legge 67/1981 la quale dispone che "gli addebiti posti a carico del personale ferroviario per danni arrecati con colpa grave, possono essere assunti da un fondo di solidarieta', costituito con tale legge, con effetto pienamente liberatorio dagli agenti stessi. Tale fondo si atteggia a' centro di imputazione dotato di autonomia patrimoniale, contabile e di gestione nell' ambito del costituendo statuto.
l. 4 marzo 1981, n. 67 l. 31 dicembre 1962, n. 1833 l. 17 marzo 1975, n. 69
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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