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143333
IDG821200213
82.12.00213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Salvo Roberto
Notificazione alle pubbliche amministrazioni e giudizio amministrativo (note sulla l. 3 aprile 1979, n. 103)
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 1851-1865
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D15306
L' A. esamina la materia delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio amministrativo (e degli altri atti a questo relativi) alle amministrazioni pubbliche, e a taluni enti privati sovvenzionati dallo Stato, ammessi al patrocinio dell' Avvocatura dello Stato. Cio' alla luce della l. 3 aprile 1979 n. 103, la quale, tra l' altro, prevede, in primo luogo, l' estensione delle funzioni dell' Avvocatura alle regioni ordinarie che intendano avvalersene e, in secondo luogo, l' applicazione, per il processo amministrativo, dell' art. I l. n. 260 del 1958 che, (gia' per il processo civile), disponeva la notifica all' amministrazione pubblica in persona del ministro competente, nella sede dell' Avvocatura. L' indagine si propone di verificare se le modificazioni introdotte dalla l. 103, qualora dovessero illogicamente complicare l' attivita' del singolo necessaria a convenire in giudizio la p.a., non rappresentino una limitazione della tutela processuale accordata al privato in lite con il soggetto pubblico, tramutandosi in un privilegio a favore di quest' ultimo. A tal fine l' A. cerca di definire l' esatta portata della norma di richiamo (art. 10, comma 3) alla l. del 1958, sia in riferimento al contenuto di essa (richiamo alla sola parte della disposizione relativa alla notificazione nella sede dell' Avvocatura o anche a quella riguardante la notifica in persona del ministro competente), sia in riferimento all' ambito della sua applicazione (estesa anche alle regioni ordinarie ed alle altre amministrazioni ammesse al patrocinio dell' Avvocatura). In relazione al primo, vengono considerate, per un aspetto, la scarsa adattabilita' della disposizione alle peculiari esigenze del processo amministrativo nonche' alla realta' della nostra struttura organizzativa, e, per altro aspetto - riconosciuto prevalente -, lo spirito informatore della norma, di omogeneizzazione del regime delle notifiche alle p.a. (patrocinate dall' Avvocatura dello Stato) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla inscindibilita' dei precetti compresi nell' art. I l. del 1958. In relazione al secondo (ambito della norma), dall' esame complessivo della normativa che regola la materia, si giunge a ritenere applicabile il nuovo criterio di notificazione anche alle regioni ordinarie (e speciali) ed agli altri enti rappresentati in giudizio dall' Avvocatura dello Stato.
art. 10 comma 3 l. 3 aprile 1979, n. 103 art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
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