| L' A. esamina la materia delle notificazioni degli atti introduttivi
del giudizio amministrativo (e degli altri atti a questo relativi)
alle amministrazioni pubbliche, e a taluni enti privati sovvenzionati
dallo Stato, ammessi al patrocinio dell' Avvocatura dello Stato. Cio'
alla luce della l. 3 aprile 1979 n. 103, la quale, tra l' altro,
prevede, in primo luogo, l' estensione delle funzioni dell'
Avvocatura alle regioni ordinarie che intendano avvalersene e, in
secondo luogo, l' applicazione, per il processo amministrativo, dell'
art. I l. n. 260 del 1958 che, (gia' per il processo civile),
disponeva la notifica all' amministrazione pubblica in persona del
ministro competente, nella sede dell' Avvocatura. L' indagine si
propone di verificare se le modificazioni introdotte dalla l. 103,
qualora dovessero illogicamente complicare l' attivita' del singolo
necessaria a convenire in giudizio la p.a., non rappresentino una
limitazione della tutela processuale accordata al privato in lite con
il soggetto pubblico, tramutandosi in un privilegio a favore di
quest' ultimo. A tal fine l' A. cerca di definire l' esatta portata
della norma di richiamo (art. 10, comma 3) alla l. del 1958, sia in
riferimento al contenuto di essa (richiamo alla sola parte della
disposizione relativa alla notificazione nella sede dell' Avvocatura
o anche a quella riguardante la notifica in persona del ministro
competente), sia in riferimento all' ambito della sua applicazione
(estesa anche alle regioni ordinarie ed alle altre amministrazioni
ammesse al patrocinio dell' Avvocatura). In relazione al primo,
vengono considerate, per un aspetto, la scarsa adattabilita' della
disposizione alle peculiari esigenze del processo amministrativo
nonche' alla realta' della nostra struttura organizzativa, e, per
altro aspetto - riconosciuto prevalente -, lo spirito informatore
della norma, di omogeneizzazione del regime delle notifiche alle p.a.
(patrocinate dall' Avvocatura dello Stato) e la giurisprudenza del
Consiglio di Stato sulla inscindibilita' dei precetti compresi nell'
art. I l. del 1958. In relazione al secondo (ambito della norma),
dall' esame complessivo della normativa che regola la materia, si
giunge a ritenere applicabile il nuovo criterio di notificazione
anche alle regioni ordinarie (e speciali) ed agli altri enti
rappresentati in giudizio dall' Avvocatura dello Stato.
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