| Tra il XII e la fine del XIII secolo nuove forme e nuove clausole
contrattuali penetrano nell' uso del commercio marittimo e nella
prassi quotidiana in tutta l' area mediterranea. Dai documenti che l'
A. cita si ricavano esempi di contratti in cui il proprietario di una
nave promette di restituire una somma di denaro al proprio creditore,
impegnando la nave, o parte di essa, od anche il carico, a garanzia
dell' adempimento. Sul credito gravava il rischio derivante dal mare
e dai predoni: perduta la nave, il debitore era liberato, essendo l'
evento dannoso condizione risolutiva. Per maggior sicurezza di
ricorre anche all' ipoteca generale, sui beni esistenti ad anche su
quelli futuri. Questo diritto di garanzia appare nei documenti col
nome di pegno o di ipoteca. Quando non e' il proprietario ma il
capitano a contrarre il prestito, spinto dalla necessita' del
momento, come riparare danni o affrontare spese per provviste, il
mutuo assume la figura di prestito necessario. Ma in questo caso la
nave era l' unico oggetto sul quale il creditore poteva soddisfarsi
in caso di inadempimento. E' stato osservato che in questo modo si va
verso istituti piu' moderni, che tendono a limitare la
responsabilita' del proprietario della nave nei confronti di
obbligazioni contratte da terzi per necessita' strettamente legate
alla navigazione.
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