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Documento


143363
IDG820200127
82.02.00127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Campitelli Adriana
Aspetti dei negozi con garanzia pignoratizia su imbarcazioni nelle carte italiane dei secc. XII e XIII
Arch. st. pugliese, an. 34 (1981), fasc. 1-4, pag. 89-100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S792; S7671; S76743
Tra il XII e la fine del XIII secolo nuove forme e nuove clausole contrattuali penetrano nell' uso del commercio marittimo e nella prassi quotidiana in tutta l' area mediterranea. Dai documenti che l' A. cita si ricavano esempi di contratti in cui il proprietario di una nave promette di restituire una somma di denaro al proprio creditore, impegnando la nave, o parte di essa, od anche il carico, a garanzia dell' adempimento. Sul credito gravava il rischio derivante dal mare e dai predoni: perduta la nave, il debitore era liberato, essendo l' evento dannoso condizione risolutiva. Per maggior sicurezza di ricorre anche all' ipoteca generale, sui beni esistenti ad anche su quelli futuri. Questo diritto di garanzia appare nei documenti col nome di pegno o di ipoteca. Quando non e' il proprietario ma il capitano a contrarre il prestito, spinto dalla necessita' del momento, come riparare danni o affrontare spese per provviste, il mutuo assume la figura di prestito necessario. Ma in questo caso la nave era l' unico oggetto sul quale il creditore poteva soddisfarsi in caso di inadempimento. E' stato osservato che in questo modo si va verso istituti piu' moderni, che tendono a limitare la responsabilita' del proprietario della nave nei confronti di obbligazioni contratte da terzi per necessita' strettamente legate alla navigazione.
Ist. storia del diritto - Univ. MI PV



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