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143386
IDG820600043
82.06.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Menghi Ilario
Nota a Cass. sez. I civ. 16 marzo 1981, n. 1473
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 558-561
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7470; D31332
Con la decisione annotata la Corte riconferma il principio posto dal legislatore all' art. 8 della legge n. 1115 del 1968 che il trattamento speciale di disoccupazione, presupponendo la cessazione solo parziale dell' attivita' delle imprese industriali diverse da quelle edili, non puo' essere applicato ai licenziamenti intimati a seguito del fallimento dell' imprenditore che comporta la cessazione dell' intera attivita'. E' invece opinabile il modo in cui la Suprema Corte ha risolto in termini di manifesta infondatezza il giudizio sui profili di illegittimita' costituzionale in relazione all' art. 3 e 38 Cost., per la mancata estensione del trattamento speciale ai lavoratori licenziati per il fallimento.
art. 8 l. 5 novembre 1968, n. 1115 art. 9 l. 5 novembre 1968, n. 1115 art. 3 Cost. art. 38 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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