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143388
IDG820600047
82.06.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luminoso Angelo
Nota a Trib. Roma 14 marzo 1980
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 675-682
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D3176; D30642
La sentenza sembra configurare il contratto di mutuo di scopo come un deposito cauzionale presso il terzo, cio' emergendo da quel brano della motivazione in cui si afferma che il meccanismo del vincolo, comportando il potere dell' ente finanziatore di autorizzare o di negare, in tutto o in parte, i pagamenti da parte della banca depositaria a favore dell' imprenditore finanziato, finisce con condizionare il sorgere stesso del credito a favore di questo ed anche col condizionare, in definitiva, l' identificazione del soggetto a cui spetta il pagamento da parte della banca depositaria, delle somme giacenti in deposito. In realta', per quel che e' dato valutare sulla base degli elementi (in fatto) emergenti dalla sentenza, non pare che il potere riconosciuto pattiziamente al mutuante di autorizzare o meno lo svincolo a favore del mutuatario delle somme depositate presso la banca implicasse senz' altro anche il riconoscimento del diritto del mutuante stesso di pretendere la restituzione delle somme dalla banca in caso di inadempimento del mutuatario al contratto di finanziamento.
art. 1773 c.c. art. 1782 c.c. art. 1913 c.c. art. 1851 c.c. art. 2704 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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