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143390
IDG820600049
82.06.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgioli Alessandro
La responsabilita' degli amministratori per danno diretto ex art. 2395 c.c.
nota a Trib. Milano 28 gennaio 1980
Giur. comm., an. 8 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 699-716
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203
Il Tribunale di Milano aderisce alla tesi, ormai dominante, secondo la quale cio' che caratterizza la responsabilita' ex art. 2395 c.c. non e' il nesso di causalita' o la circostanza che il danno venga provocato da un atto diretto degli amministratori, ma le modalita' con le quali si realizza il danno da risarcire. Il danno non deve essere la conseguenza o il riflesso di un danno subito dal patrimonio sociale, ma un danno direttamente subito dal patrimonio del singolo socio o del singolo terzo in conseguenza di un atto doloso o colposo degli amministratori. Ad identificare la responsabilita' ex art. 2395 c.c., oltre al criterio della direzione del danno, la sentenza sembrerebbe averne individuato ancora un altro; quello della preesistenza o meno di un' obbligazione. Se sussiste gia' un' obbligazione avremo -di regola- la responsabilita' della societa'; in caso diverso, la responsabilita' degli amministratori ex art. 2395 c.c..
art. 2395 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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