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| IDG820600335 | |
| 82.06.00335 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a parere Cons. Stato sez. III 11 dicembre 1979, n. 131
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| Riv. dir. ipot., an. 23 (1981), fasc. 2, pag. 202-206
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| D14105
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| Nella nota redazionale viene commentato il parere espresso dal
Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.p.r. 24
novembre 1971 n. 1199, che costituisce il presupposto del decreto in
data 18 luglio 1980 col quale il Presidente della Repubblica, in
accoglimento del ricorso straordinario di un Conservatore dei
Registri Immobiliari, ha riconosciuto l' infondatezza della richiesta
di versamento all' Erario dello Stato, in base al d.m. 30 novembre
1972, degli emolumenti per il c.d. diritto di scritturato. Nella
breve nota si evidenzia che il Consiglio di Stato ha ritenuto di
ravvisare l' infondatezza della pretesa dell' Amministrazione nel
venir meno del suo "indispensabile supporto normativo", che era
costituito dal d.m. 30 novembre 1972, nel frattempo annullato con
decisione del Consiglio di Stato n. 957 del 5 giugno 1979; pertanto
piu' nessuna remora dovrebbe quindi trattenere l' Amministrazione
dall' ordinare l' annullamento degli articoli iscritti a carico dei
Conservatori per il versamento all' Erario del diritto di scritturato
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| art. 1 l. 7 novembre 1962, n. 1613
d.m. 30 novembre 1972
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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