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| IDG820600633 | |
| 82.06.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bianca Massimo
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| Comunione legale e collazione
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| Vita not., an. 33 (1981), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 805-808
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| D30128; D30292
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| L' A. esamina il problema se il coniuge possa essere tenuto a
conferire in collazione beni acquisiti per effetto della comunione
legale, in altre parole se alla morte del coniuge l' altro debba
immettere nell' asse ereditario a vantaggio degli altri legittimari
cio' che abbia conseguito in base al diritto della comunione legale.
Per escludere che il vantaggio patrimoniale acquisito in regime di
comunione sia soggetto a collazione non basta richiamare l' effetto
legale dell' acquisto, occorre escludere che sussistano gli estremi
di una attribuzione gratuita indiretta. Per quanto riguarda gli
acquisti effettutati con denaro o beni della comunione ovvero
mediante l' attivita' comune dei coniugi nessun particolare vantaggio
e' configurabile in capo al coniuge, mentre una considerazione a
parte va riservata, ad avviso dell' A., agli acquisti fatti con il
prezzo del trasferimento dei beni personali di un coniuge o con il
loro scambio. Concludendo l' A. osserva che il coniuge ha l' obbligo
di conferire in collazione per la sua quota i beni della comunione
legale quando si tratta di beni che l' altro coniuge aveva acquistato
mediante il ricavo dell' alienazione di beni personali o mediante lo
scambio di questi.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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