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143418
IDG820600633
82.06.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianca Massimo
Comunione legale e collazione
Vita not., an. 33 (1981), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 805-808
D30128; D30292
L' A. esamina il problema se il coniuge possa essere tenuto a conferire in collazione beni acquisiti per effetto della comunione legale, in altre parole se alla morte del coniuge l' altro debba immettere nell' asse ereditario a vantaggio degli altri legittimari cio' che abbia conseguito in base al diritto della comunione legale. Per escludere che il vantaggio patrimoniale acquisito in regime di comunione sia soggetto a collazione non basta richiamare l' effetto legale dell' acquisto, occorre escludere che sussistano gli estremi di una attribuzione gratuita indiretta. Per quanto riguarda gli acquisti effettutati con denaro o beni della comunione ovvero mediante l' attivita' comune dei coniugi nessun particolare vantaggio e' configurabile in capo al coniuge, mentre una considerazione a parte va riservata, ad avviso dell' A., agli acquisti fatti con il prezzo del trasferimento dei beni personali di un coniuge o con il loro scambio. Concludendo l' A. osserva che il coniuge ha l' obbligo di conferire in collazione per la sua quota i beni della comunione legale quando si tratta di beni che l' altro coniuge aveva acquistato mediante il ricavo dell' alienazione di beni personali o mediante lo scambio di questi.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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