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143423
IDG820600639
82.06.00639 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Florio Domenico
Comunione legale e alloggio di cooperativa
nota a Trib. Roma sez. III civ. 16 ottobre 1980, n. 10359
Vita not., an. 33 (1981), fasc. 5-6, pt. 1, pag. 864-874
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
L' A. osserva che la sentenza in esame va inquadrata nel piu' ampio problema che la legge 151/1975 ha introdotto in materia di rapporti tra il diritto societario e le norme che regolano la comunione di beni tra coniugi; la problematica deve essere impostata sulla tesi della estensione degli effetti della comunione legale al bene partecipazione, considerata come investimento in senso tecnico, cioe' come stabile acquisizione di ricchezza al patrimonio comune. Afferma l' A. che in base alle norme giuridiche vigenti non ci sono ostacoli alla stipulazione tra coniugi in regime di comunione legale, da soli o con terze persone, di un qualsiasi contratto sociale, sia di societa' di capitali che di societa' di persone. Nelle cooperative edilizie cosiddette libere stante la strumentalita' della partecipazione sociale, questa non cadra' in comunione. Ricade invece in comunione l' immobile all' atto del trasferimento in proprieta' al socio. Naturalmente quando il socio, prima del trasferimento della proprieta' ottiene il diritto di godimento sull' immobile, detto diritto di godimento e' soggetto a regime della comunione legale.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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