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143429
IDG820600647
82.06.00647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cataldo Mario
Considerazioni sul legato in sostituzione di legittima - art. 551 c.c
Vita not., an. 33 (1981), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 1172-1176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30284
Il diritto del legittimario si inserisce nella successione necessaria e si aggiunge alla legittima ed a quella testamentaria, limitandole entrambe. Il testatore puo' modificare il titolo successorio ma tale modifica si rende operante solo con l' adesione del legittimario cui e' devoluto ex lege un diritto di opzione. Ad avviso dell' A. l' art. 551 c.c. disciplina il diverso atteggiarsi dell' unica figura del legato in sostituzione della quota legittima. Cio' che la dottrina prevalente si limita a qualificare legato in conto, per la sola previsione del supplemento, configura invece un' ipotesi di duplice legato, che, pur sempre resta in sostituzione di legittima.
art. 551 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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