| Si sostiene nella sentenza che l' adempimento degli oneri di cui all'
art. 66, terzo comma, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, cioe' l'
offerta in restituzione e il deposito dei titoli non ancora
pregiudicati dalla prescrizione dell' azione cambiaria ex art. 94
della stessa legge, costituendo presupposti processuali e non
condizioni della domanda non possono intervenire nel corso del
giudizio. Cio' nel timore che il convenuto ex causa possa essere
chiamato a pagare anche con l' azione cambiaria oltre che con quella
causale. L' A. sostiene che solo il protesto costituisce, secondo l'
art. 66, secondo comma, vero e proprio presupposto processuale e non
sono da temere le ipotesi di un ulteriore circolazione del titolo,
eventualmente girato dall' attore ex causa, ricorrendo l'
applicazione dell' art. 24 della legge cambiaria. L' art. 66, terzo
comma, sostiene l' A., non e' ispirato esclusivamente al favor
debitoris di evitare un doppio pagamento, bensi' all' esigenza di
salvaguardare la garanzia cambiaria per il creditore nell' ipotesi in
cui, caduta l' azione causale, possa ancora ricorrere all' azione
cambiaria purche' non gia' prescritta. In conclusione, afferma l' A.,
gli adempimenti e gli oneri di cui all' art. 66 della legge sulla
cambiale, per il creditore cambiario procedente ex causa, sono da
ritenersi esigenza legale di una manifestazione di rinuncia
temporanea e condizionata, da parte dello stesso creditore, all'
azione cambiaria fino all' esaurimento favorevole dell' azione ex
causa, di cui costituiscono percio' vere "condizioni", che possono
verificarsi fino al momento delle decisione, secondo il precedente ,
ed ora rifiutato, orientamento giurisprudenziale.
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