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143433
IDG820600729
82.06.00729 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatti Serafino
Il fallimento dell' imprenditore fallito
nota a Trib. Palermo 23 ottobre 1978
Riv. dir. comm., an. 77 (1979), fasc. 7-12, pt. 2, pag. 303-312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31330; D31310
L' A. aderisce alla soluzione adottata dal Tribunale di Palermo, sostenendo l' ammissibilita' di un nuovo fallimento a carico dell' imprenditore gia' fallito, durante la procedura concorsuale, allorche' la nuova condizione di insolvenza sia riferibile a debiti contratti successivamente alla dichiarazione del primo fallimento. L' A. affronta il problema prendendo in esame due aspetti: se il fallito possa esercitare una nuova attivita' commerciale e, quindi, se e' giustificabile una successiva dichiarazione di fallimento in pendenza della precedente. Per quanto attiene alla prima questione, l' art. 42 della legge sul fallimento non prevede un espresso divieto per lo svolgimento di una nuova attivita' imprenditoriale. Ritenuto che il fallito possa svolgere al di fuori del fallimento una precedente attivita' o ne possa intraprendere una nuova, l' A. esamina varie questioni relative ai beni con i quali il fallito puo' esercitare la nuova impresa commerciale.
art. 42 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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