| La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza annotata, conferma l'
orientamento precedente secondo il quale, a norma dell' art. 48 r.d.
21 giugno 1942, n. 929, ammette la convalidazione del marchio
soltanto nella ipotesi in cui il conflitto si ponga con un marchio di
fatto, negandola, invece, quando il conflitto si ponga tra due marchi
registrati e quando il marchio riproduca la ditta, la ragione sociale
e la denominazione sociale di altro imprenditore. L' A. richiama la
contraria posizione della prevalente dottrina, riconosce che non
mancano argomenti a sostegno della posizione giurisprudenziale,
peraltro gia' analizzati, e sostiene che l' istituto della
convalidazione puo' avere una effettiva funzione anche nel caso in
cui il marchio registrato per secondo sia stato usato in buona fede e
senza contestazione per cinque anni. Infatti, sostiene l' A., la
registrazione del marchio non e' una forma di pubblicita', ma un atto
avente valore costitutivo, quindi, l' invalidita' del marchio
registrato per secondo, essendo una nullita' relativa e' eliminabile
attraverso la convalidazione. Secondo l' A., che si richiama alla
dottrina tedesca e all' istituto della Verwirkung dell' ordinamento
germanico, non si puo' pretendere di avvalersi di una posizione di
esclusivita' quando si e' lasciato consolidare attraverso l' uso
pubblico per ben cinque anni un altro marchio simile per
contraddistinguere lo stesso genere di prodotto.
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