| L' A., analizzata la contestazione che viene mossa alla tradizionale
teoria del negozio giuridico, di cui esamina la struttura, si propone
di individuare a quali dei principi generali tradizionali il fenomeno
possa, oggi fondatamente ricondursi e, successivamente, di
individuare il ruolo che svolgono alcuni dei principi generali oggi
assurti al rango di principi costituzionali. Analizzata la critica
delle teorie negoziali come espressione soltanto di interessi
individuali, l' A. pone in evidenza il rilievo assunto dalle classi
sociali e dagli interessi collettivi. A questo proposito emerge il
ruolo dei principi costituzionali, in particolare dell' utilita'
sociale di cui all' art. 41 della Costituzione, in rapporto agli
elementi negoziali della causa e dei motivi. La norma costituzionale
in questione ha inteso tutelare la liberta' di iniziativa economica,
ma ha fissato anche il limite di tale tutela, escludendo il contrasto
con l' utilita' sociale. I principi informatori del nostro
ordinamento costituzionale, infatti, prefigurano un assetto ispirato
ai principi del "personalismo" e del "solidarismo". A questi criteri
non puo' sottrarsi la teoria del negozio giuridico.
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