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143439
IDG820600736
82.06.00736 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Giandomenico Giovanni
Nome geografico e marchio d' impresa
Riv. dir. comm., an. 77 (1979), fasc. 7-12, pt. 1, pag. 360-385
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31122
L' A. affronta la questione del marchio geografico, inteso come segno denominativo, dal punto di vista della dottrina, della giurisprudenza e delle soluzioni normative. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, "le denominazioni geografiche possono costituire marchi solo quando siano usate come nome di fantasia e non quando indichino la localita' di produzione della merce. In tal caso la denominazione e' lecita soltanto quale indicazione di provenienza". Tale sentenza sembra riprodurre, afferma l' A., le prescrizioni dell' art. 20 della legge sui marchi, r.d. 21 giugno 1942, n. 929. Tuttavia l' A., attraverso una nuova interpretazione di tale articolo, espone una tesi secondo la quale e' possibile qualificare il nome geografico come bene demaniale immateriale e quindi assoggettarlo alla disciplina dei beni demaniali. Poiche' su tali beni possono essere accordati ad alcuni soggetti poteri e facolta' di godimento che si risolvono in un uso particolare, che non esclude l' uso generale cui sono destinati, e' possibile considerare il brevetto per marchio geografico come atto di concessione amministrativa su un bene demaniale. L' A. procede ad alcuni approfondimenti concettuali di questo approccio teorico fondato sulla categoria giuridica del bene demaniale immateriale e verifica i punti della problematica specifica sui marchi geografici alla luce di tale ricostruzione concettuale.
art. 20 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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