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| IDG820600736 | |
| 82.06.00736 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Giandomenico Giovanni
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| Nome geografico e marchio d' impresa
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| Riv. dir. comm., an. 77 (1979), fasc. 7-12, pt. 1, pag. 360-385
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31122
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| L' A. affronta la questione del marchio geografico, inteso come segno
denominativo, dal punto di vista della dottrina, della giurisprudenza
e delle soluzioni normative. Secondo la giurisprudenza della
Cassazione, "le denominazioni geografiche possono costituire marchi
solo quando siano usate come nome di fantasia e non quando indichino
la localita' di produzione della merce. In tal caso la denominazione
e' lecita soltanto quale indicazione di provenienza". Tale sentenza
sembra riprodurre, afferma l' A., le prescrizioni dell' art. 20 della
legge sui marchi, r.d. 21 giugno 1942, n. 929. Tuttavia l' A.,
attraverso una nuova interpretazione di tale articolo, espone una
tesi secondo la quale e' possibile qualificare il nome geografico
come bene demaniale immateriale e quindi assoggettarlo alla
disciplina dei beni demaniali. Poiche' su tali beni possono essere
accordati ad alcuni soggetti poteri e facolta' di godimento che si
risolvono in un uso particolare, che non esclude l' uso generale cui
sono destinati, e' possibile considerare il brevetto per marchio
geografico come atto di concessione amministrativa su un bene
demaniale. L' A. procede ad alcuni approfondimenti concettuali di
questo approccio teorico fondato sulla categoria giuridica del bene
demaniale immateriale e verifica i punti della problematica specifica
sui marchi geografici alla luce di tale ricostruzione concettuale.
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| art. 20 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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