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| IDG820600718 | |
| 82.06.00718 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Danovi Remo
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| Gli interessi sui crediti chirografari nella amministrazione
controllata e nella conversione dei procedimenti concorsuali
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| nota a Trib. Milano 30 giugno 1981
App. Milano 4 marzo 1981
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| Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 374-382
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31301
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| Si sostiene da una parte della giurisprudenza che gli interessi sui
crediti chirografari non possono essere riconosciuti nel corso della
amministrazione controllata, quando a questa consegua il concordato o
il fallimento; e cio' per la concezione unitaria dei procedimenti
concorsuali, per cui gli stessi effetti del fallimento si estendono
ex tunc alle altre procedure, quando vi e' conversione di un
procedimento nell' altro. E poiche' l' art. 55 l.f. in tema di
fallimento (richiamo all' art. 169 in tema di concordato) sospende il
corso degli interessi, tale sospensione opererebbe ex tunc dalla
ammissione del debitore alla prima procedura concorsuale. L' A.
critica questa impostazione sostenendo che, in mancanza di una norma
specifica, non tutti gli effetti del fallimento retroagiscono, ma
soltanto quelli che sono compatibili con la struttura e la finalita'
delle altre procedure. Cosi', il corso degli interessi sui crediti
chirografari non puo' essere sospeso durante la amministrazione
controllata, poiche' in questa gli interessi decorrono e l'
accertamento di una pregressa insolvenza non puo' determinare l'
annullamento di diritti gia' maturati, stante la diversa struttura e
finalita' della amministrazione controllata.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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