Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


143464
IDG820600718
82.06.00718 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danovi Remo
Gli interessi sui crediti chirografari nella amministrazione controllata e nella conversione dei procedimenti concorsuali
nota a Trib. Milano 30 giugno 1981 App. Milano 4 marzo 1981
Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 374-382
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31301
Si sostiene da una parte della giurisprudenza che gli interessi sui crediti chirografari non possono essere riconosciuti nel corso della amministrazione controllata, quando a questa consegua il concordato o il fallimento; e cio' per la concezione unitaria dei procedimenti concorsuali, per cui gli stessi effetti del fallimento si estendono ex tunc alle altre procedure, quando vi e' conversione di un procedimento nell' altro. E poiche' l' art. 55 l.f. in tema di fallimento (richiamo all' art. 169 in tema di concordato) sospende il corso degli interessi, tale sospensione opererebbe ex tunc dalla ammissione del debitore alla prima procedura concorsuale. L' A. critica questa impostazione sostenendo che, in mancanza di una norma specifica, non tutti gli effetti del fallimento retroagiscono, ma soltanto quelli che sono compatibili con la struttura e la finalita' delle altre procedure. Cosi', il corso degli interessi sui crediti chirografari non puo' essere sospeso durante la amministrazione controllata, poiche' in questa gli interessi decorrono e l' accertamento di una pregressa insolvenza non puo' determinare l' annullamento di diritti gia' maturati, stante la diversa struttura e finalita' della amministrazione controllata.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati