| L' A., prendendo spunto da una nuova decisione positiva del Supremo
Collegio, ritorna sulla vexata quaestio della validita' della
fideiussione omnibus. Egli, dopo aver ricordato come dottrina e
giurisprudenza siano ancora oscillanti sulla soluzione al vecchio
problema, si sofferma innanzitutto sull' ormai indiscusso principio
della validita' della fideiussione il cui ammontare sia almeno
determinabile e poi rileva come essa possa essere sicuramente
prestata anche per un' obbligazione futura collegata ad una
situazione fondamentale non ancora esistente, ma predeterminata in
alcuni suoi elementi, che ne permettano in futuro una sicura
individuazione. Secondo l' A., tale "minimum" di riferimenti, va
individuato, nel caso di fideiussione prestata a favore di un
imprenditore, non nell' attivita' creditizia svolta dall' istituto di
credito (come molto genericamente ha fatto il Supremo Collegio nella
sentenza annotata), bensi' nell' attivita' imprenditoriale svolta dal
beneficiario della fideiussione. Sul problema, infine, dell'
estensibilita' della garanzia ai titoli cambiari emessi dal debitore
garantito, l' estensore della nota ne afferma la legittimita',
purche' si tratti di titoli per i quali sussista un sicuro
collegamento con l' attivita' imprenditoriale in vista della quale la
fideiussione fu prestata e siano pervenuti all' istituto di credito
per una normale operazione di sconto.
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