| 143469 | |
| IDG820600724 | |
| 82.06.00724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Coltro Campi Cesare
| |
| Alcune riflessioni (apparentemente tardive) sul divieto per l' agente
di cambio di concludere in proprio operazioni di borsa anche
attraverso procuratori, dipendenti o familiari
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 351-358
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D96990
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. - riconsiderando la norma dell' art. 10 r.d. 30 giugno 1932 n.
815 sulle attivita' vietate all' agente di cambio - ritiene che la
particolare menzione di procuratori, dipendenti e famigliari dell'
agente di cambio, nell' ambito del divieto a lui fatto di operare in
borsa anche per interposta persona, non valga a porre una presunzione
- sia pure iuris tantum - di interposizione vietata nei casi in cui
costoro compiano operazioni di borsa a suo mezzo. A tale proposito,
considera particolarmente l' attuale posizione del coniuge dell'
agente di cambio: da un lato, mettendo in luce l' evoluzione e la
caduta della potesta' maritale dal 1932 ad oggi; dall' altro,
distinguendo il regime di comunione legale tra i coniugi da quello
della separazione dei beni. Ribadisce, infine, la propria propensione
a ritenere - alla luce della normativa vigente e nonostante l'
esigenza di migliorarla - che il divieto di compiere operazioni di
borsa posto all' agente di cambio vada interpretato restrittivamente,
con riferimento alle sole operazioni cui possa riconoscersi carattere
specupaltivo, e non a quelle di puro investimento o disinvestimento.
| |
| art. 10 r.d. 30 giugno 1932, n. 815
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |