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143469
IDG820600724
82.06.00724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coltro Campi Cesare
Alcune riflessioni (apparentemente tardive) sul divieto per l' agente di cambio di concludere in proprio operazioni di borsa anche attraverso procuratori, dipendenti o familiari
Banca borsa tit. cred., an. 34 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 351-358
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96990
L' A. - riconsiderando la norma dell' art. 10 r.d. 30 giugno 1932 n. 815 sulle attivita' vietate all' agente di cambio - ritiene che la particolare menzione di procuratori, dipendenti e famigliari dell' agente di cambio, nell' ambito del divieto a lui fatto di operare in borsa anche per interposta persona, non valga a porre una presunzione - sia pure iuris tantum - di interposizione vietata nei casi in cui costoro compiano operazioni di borsa a suo mezzo. A tale proposito, considera particolarmente l' attuale posizione del coniuge dell' agente di cambio: da un lato, mettendo in luce l' evoluzione e la caduta della potesta' maritale dal 1932 ad oggi; dall' altro, distinguendo il regime di comunione legale tra i coniugi da quello della separazione dei beni. Ribadisce, infine, la propria propensione a ritenere - alla luce della normativa vigente e nonostante l' esigenza di migliorarla - che il divieto di compiere operazioni di borsa posto all' agente di cambio vada interpretato restrittivamente, con riferimento alle sole operazioni cui possa riconoscersi carattere specupaltivo, e non a quelle di puro investimento o disinvestimento.
art. 10 r.d. 30 giugno 1932, n. 815
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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