| 143482 | |
| IDG820600157 | |
| 82.06.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Miriello Fulvio
| |
| In margine alla clausola di diseredazione: la tematica della c.d.
volonta' meramente negativa
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. not., an. 35 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 744-749
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D3028
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La giurisprudenza piu' autorevole, osserva l' A., ha stabilito che
non possa negarsi al testatore il potere di diseredazione, nei limiti
della intangibilita' della quota di legittima; la clausola di
esclusione deve inoltre necessariamente ricollegarsi ad un contenuto
positivo dell' atto, in quanto non e' ammessa la volonta' meramente
negativa (in tal caso il testamento sarebbe nullo). Cio' significa
che la clausola solo in apparenza avrebbe un contenuto negativo,
poiche' nella sostanza concretizzerebbe una vocazione testamentaria
positiva. La soluzione giuridica prospettata appare corretta, anche
se non condivisa dall' intera dottrina, ma fa sorgere comunque
numerosi problemi in sede di devoluzione. Se infatti il testatore,
unitamente alla clausola, ha disposto dell' intero suo patrimonio,
esclude il successibile diseredato anche da una eventuale e parziale
successione ab intestato ed evita la successione per rappresentanza
dei discendenti del diseredato. Se invece il testatore non ha
disposto dell' intero suo asse la diseredazione e' equiparata all'
indegnita'.
| |
| art. 587 c.c.
art. 536 c.c.
Cass. sez. II 20 giugno 1967, n. 1458
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |