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143482
IDG820600157
82.06.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miriello Fulvio
In margine alla clausola di diseredazione: la tematica della c.d. volonta' meramente negativa
Riv. not., an. 35 (1981), fasc. 4, pt. 3, pag. 744-749
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3028
La giurisprudenza piu' autorevole, osserva l' A., ha stabilito che non possa negarsi al testatore il potere di diseredazione, nei limiti della intangibilita' della quota di legittima; la clausola di esclusione deve inoltre necessariamente ricollegarsi ad un contenuto positivo dell' atto, in quanto non e' ammessa la volonta' meramente negativa (in tal caso il testamento sarebbe nullo). Cio' significa che la clausola solo in apparenza avrebbe un contenuto negativo, poiche' nella sostanza concretizzerebbe una vocazione testamentaria positiva. La soluzione giuridica prospettata appare corretta, anche se non condivisa dall' intera dottrina, ma fa sorgere comunque numerosi problemi in sede di devoluzione. Se infatti il testatore, unitamente alla clausola, ha disposto dell' intero suo patrimonio, esclude il successibile diseredato anche da una eventuale e parziale successione ab intestato ed evita la successione per rappresentanza dei discendenti del diseredato. Se invece il testatore non ha disposto dell' intero suo asse la diseredazione e' equiparata all' indegnita'.
art. 587 c.c. art. 536 c.c. Cass. sez. II 20 giugno 1967, n. 1458
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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