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Documento


143486
IDG820600174
82.06.00174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Girolami Paolo
Note sulla direttiva del consiglio del 22 marzo 1977 (77/249/C.E.E.) relativa alla libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, in relazione alla giurisprudenza comunitaria in materia
Temi rom., an. 29 (1980), fasc. 4-6, pt. 1, pag. 757-762
D96900; D8713
Ai fini comunitari l' avvocato e' considerato tale e quale cosi' come e' definito nella legislazione degli stati membri, purtuttavia in questo modo si e' liberalizzata solo la possibilita' di prestare il servizio professionale fuori dello Stato membro di appartenenza e nell' ambito quindi di giurisdizioni straniere. La Corte di Giustizia ha esaminato la questione dell' elemento della residenza ai fini di consentire la libera esplicazione dell' attivita' professionale forense ed ha risolto il problema affermando che pretendere il requisito della residenza nello Stato in cui va fornito il servizio potrebbe togliere rilevanza pratica alla concreta attuazione delle norme del trattato internazionale che regola la libera prestazione dei servizi.
Dir. CEE 77/249
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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