Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


143499
IDG820600304
82.06.00304 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarelli Vito A.
Contributi e finanziamenti occulti ai partiti. Limiti del divieto
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-13
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D04321
L' A. esamina l' art. 7 della legge n. 195/1974, norma che vieta agli organi della pubblica amministrazione, agli enti pubblici e alle societa' equiparate di erogare sia finanziamenti che contributi ai partiti politici. Il divieto, osserva l' A., e' soggetto a differente sanzione a seconda che si tratti di finanziamenti o di contributi; per finanziamento si intende quanto viene erogato con obbligo di restituzione a carico del ricevente (gratuitamente o con obbligazione d' interessi), mentre per contributo si intende quanto e' concesso a fondo perduto e senza obbligo di restituzione. Poiche' il divieto di erogare contributi e la relativa sanzione penale erano un dato acquisito nel nostro ordinamento, la norma citata aggiunge solo una inutile fattispecie di reato. Il divieto di erogare finanziamenti non risulta invece penalmente sanzionato, per cui unica conseguenza e' la nullita' del negozio, di cui peraltro non si e' mai dubitato. Per quanto riguarda poi le societa' private si e' subordinato la legittimita' delle erogazioni alla delibera dell' organo competente e alla iscrizione in bilancio, consentendo in tal modo i pesanti condizionamenti di potentissimi gruppi industriali e finanziari.
art. 49 Cost. art. 7 l. 2 maggio 1974, n. 195
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati